Ordinanza n. 2543/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione del voto di 16/30 alla prova orale e conseguente esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il mancato superamento della prova orale sostenuta il 23 febbraio 2026, deducendo la genericità dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione, la mancata predeterminazione di ulteriori modalità di valutazione e l’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico. Ha inoltre lamentato la violazione dell’autovincolo che l’amministrazione avrebbe assunto con il documento pubblicato il 9 giugno 2025, nonché l’illegittimità del bando e dei verbali della commissione nella parte in cui non avrebbero previsto un’adeguata griglia valutativa per la prova orale. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e la riammissione alla procedura mediante rivalutazione della prova orale da parte di una commissione in diversa composizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato degli atti, del fumus boni iuris. Ha ritenuto congrui e idonei a sostenere una motivazione sintetica i criteri fissati nel verbale n. 1 del 27 maggio 2025, riferiti agli aspetti sostanziali delle risposte — padronanza dell’argomento, esaustività e capacità di sintesi — e agli aspetti formali — chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia ed eventuali riferimenti. In presenza di criteri previamente determinati e sufficientemente congrui, il voto numerico è stato ritenuto idoneo a motivare la valutazione della prova concorsuale, soprattutto trattandosi di una prova orale. Il Collegio ha escluso, in via cautelare, che il documento del 9 giugno 2025 imponesse una successiva e ulteriore specificazione dei criteri, interpretandolo come riferito agli adempimenti pratici e organizzativi delle prove, già assolti dalla commissione. Ha inoltre valorizzato il carattere collegiale e unanime della valutazione negativa espressa nei confronti del candidato. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione integrale delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, del bando di concorso
la prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30)
La disposizione fissa la soglia di idoneità della prova orale in 18/30; il conseguimento del voto di 16/30 comporta il mancato superamento della prova e, secondo il bando, l’esclusione dal concorso.
art. 7, comma 3, del bando di concorso
il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso
Il mancato raggiungimento della soglia prevista per una prova concorsuale determina l’esclusione dalla procedura.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, che il TAR ha respinto.
Massime di principio
- Quando la commissione concorsuale abbia previamente fissato criteri di valutazione congrui, specifici e riferiti agli aspetti sostanziali e formali della prova, il voto numerico può essere sufficiente a motivare sinteticamente il giudizio, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
- La sufficienza della motivazione mediante voto numerico deve essere valutata in relazione alla previa determinazione dei criteri, alla natura della prova e alla struttura della scala valutativa; tale motivazione è normalmente idonea anche per una prova orale.
- Un documento amministrativo che richiami genericamente criteri e modalità di valutazione non comporta necessariamente un autovincolo alla successiva predeterminazione di una griglia analitica, ove il suo contenuto sia interpretabile come riferito agli adempimenti pratici o organizzativi della procedura e i criteri valutativi siano già stati stabiliti dalla commissione.
- La valutazione concorsuale espressa all’unanimità dalla commissione, dopo la previa fissazione di criteri valutativi congrui, costituisce un elemento idoneo a escludere, in sede cautelare e prima facie, l’illegittimità del giudizio negativo.
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