Cassazione Civile, Ordinanza n. 01583/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che sosteneva di essere una start up innovativa e, quindi, di beneficiare dell’esenzione dalle procedure concorsuali prevista dalla disciplina speciale. Il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società e dal suo socio-liquidatore era stato rigettato dalla corte d’appello, che aveva ritenuto insussistenti i requisiti sostanziali per la qualifica di start up innovativa e aveva valorizzato, tra l’altro, la messa in liquidazione e la ritenuta inattività dell’impresa. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 25 e 31 del d.l. 179/2012 e dell’art. 57 della l. 221/2012, sostenendo che l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese avesse natura costitutiva e fosse sufficiente a escludere il fallimento; 2) vizio motivazionale sulla carenza del requisito di innovatività dell’oggetto sociale; 3) violazione dell’art. 25, comma 2, lett. h), n. 3, d.l. 179/2012, per non avere riconosciuto valore alla domanda di brevetto depositata; 4) violazione degli artt. 25 e 31 d.l. 179/2012, assumendo che la messa in liquidazione non comporti cancellazione dal registro speciale né perdita del beneficio; 5) ulteriore vizio motivazionale circa la pretesa incompatibilità tra liquidazione e permanenza dell’iscrizione speciale, senza verificare la continuità aziendale nella fase liquidatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative non ha natura costitutiva e non impedisce al giudice di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione dal fallimento. Ha reputato inammissibili il secondo e il quinto motivo perché formulati come vizi motivazionali ma in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, senza l’indicazione del fatto storico decisivo richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché mascherava una censura di merito sulla valutazione della documentazione relativa alla domanda di brevetto. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dalla ratio di inammissibilità già ravvisata negli altri motivi. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso è il mezzo con cui la società e il socio-liquidatore hanno impugnato la declaratoria di fallimento.
art. 25 d.l. 179/2012
La qualifica di start up innovativa richiede il possesso effettivo dei requisiti previsti dalla norma, non bastando la sola iscrizione formale nella sezione speciale del registro delle imprese.
art. 31 d.l. 179/2012
L’esenzione dalle procedure concorsuali per le start up innovative opera solo se la società possiede in concreto i requisiti di legge; il controllo giudiziale è consentito in sede prefallimentare.
art. 57 l. 221/2012
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla rilevanza dell’iscrizione, ma non ritenuta idonea a escludere la verifica giudiziale dei requisiti sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è ammissibile solo se dedotto con riguardo a un fatto storico decisivo omesso, non quando si chiede una nuova valutazione di questioni o argomentazioni.
artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c.
Il ricorrente che deduce omesso esame di un fatto deve indicarlo specificamente, indicando dato, discussione processuale e decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’iscrizione di una società nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up innovative ha valore presuntivo o dichiarativo, ma non costitutivo: il giudice può e deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini dell’assoggettabilità a fallimento.
- Per beneficiare dell’esenzione dalle procedure concorsuali, non è sufficiente il possesso formale di requisiti o la sola documentazione amministrativa: occorre che l’impresa sia effettivamente innovativa e che i requisiti di legge siano concretamente collegati all’attività svolta.
- La mera esistenza di una domanda di brevetto o di una privativa industriale non basta, di per sé, a integrare il requisito richiesto dalla disciplina delle start up innovative se non è dimostrato il nesso diretto con l’oggetto sociale e con l’attività d’impresa concretamente esercitata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del merito: il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, omesso dal giudice di merito.
- Le censure che, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, perché trasformano il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
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