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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14961/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato l'accoglimento da parte del giudice di primo grado delle opposizioni promosse da Scandolara s.p.a. contro i decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori per il pagamento di emolumenti retributivi aggiuntivi (relativi al primo trimestre 2013) previsti da un contratto collettivo aziendale. Le questioni principali riguardavano: 1) la legittimità del recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto collettivo aziendale e gli effetti sulle clausole del rapporto individuale; 2) se gli emolumenti aggiuntivi costituissero parte della "giusta retribuzione" ex art. 36 Cost. o fossero invece modificabili e revocabili; 3) se tali emolumenti costituissero diritti acquisiti irriducibili o semplici aspettative modificabili dal recesso aziendale; 4) presunta discriminazione per l'erogazione degli emolumenti solo a taluni lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei sei ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il ricorso e confermato l'orientamento della Corte territoriale: il recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto collettivo aziendale è ammissibile e produce effetti estintivi sul regime applicabile in futuro, salva la tutela dei diritti già definitivamente maturati come corrispettivo per prestazioni già eseguite. Gli emolumenti aggiuntivi contestati non rientrano nella protezione costituzionale dell'art. 36 Cost. né costituiscono componenti della retribuzione irriducibili quando sono indennità legate a specifiche modalità di lavoro; non è stata riconosciuta discriminazione, avendo la Corte rilevato che alcune erogazioni derivavano da contratti individuali successivi. Sono state liquidate le spese di giudizio a carico dei ricorrenti non rinuncianti; è stata anche precisata la non applicabilità dell'obbligo del contributo unificato per i ricorrenti rinuncianti.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 36

    La Corte ha ritenuto che la tutela costituzionale della "giusta retribuzione" riguarda i minimi retributivi e le componenti integrative previste dalla contrattazione collettiva generale, ma non si estende alle indennità o emolumenti aggiuntivi introdotti dalla contrattazione aziendale a compenso di particolari modalità di lavoro

  • Codice civile, art. 1371

    Richiamato in relazione al principio di corrispettività nelle prestazioni sinallagmatiche; la Corte ha rifiutato l'interpretazione che impedirebbe al datore di lavoro di recedere dal contratto aziendale con efficacia sulle prestazioni future, salvo i diritti già maturati

  • Codice civile, art. 1373

    Richiamato (nella doglianza dei ricorrenti) in tema di effetti del recesso sulle clausole del rapporto individuale; la Corte ha ribadito che il recesso unilaterale dal contratto aziendale può estinguere obblighi futuri, nel rispetto di buona fede e correttezza

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    "(norma citata nel testo)"

    La Corte ha statuito che la misura del contributo unificato prevista non trova applicazione ai ricorrenti che hanno rinunciato al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione che si applica ai soli casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità

  • Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata unitamente al D.P.R. 115/2002 per l'ambito di applicazione del contributo unificato; la Corte ha precisato i limiti della sua applicabilità in caso di rinuncia

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Cass. n. 23105/2019; n. 27138/2013; n. 944/2021)

    La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il contratto collettivo aziendale, quando applicato oltre il termine, non può vincolare indefinitamente e il recesso unilaterale è causa estintiva ordinaria per i rapporti a tempo indeterminato; sono intangibili solo i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo per prestazioni già rese

Massime di principio

  • Il datore di lavoro che è parte di un contratto collettivo aziendale può esercitare il recesso unilaterale: questo produce effetti per il futuro e può eliminare obblighi successivi derivanti dall'accordo, salvo i diritti già definitivamente maturati per prestazioni già eseguite
  • Gli emolumenti aggiuntivi previsti da contrattazione aziendale non rientrano automaticamente nella tutela costituzionale dell'art. 36: la "giusta retribuzione" riguarda i minimi e le voci integrate dalla contrattazione collettiva generale, non ogni indennità compensativa di specifiche modalità di lavoro
  • Diritti che si sono consolidati nel patrimonio del lavoratore (es. emolumenti già corrisposti a titolo di retribuzione per prestazioni eseguite) sono protetti e non possono essere revocati retroattivamente dal recesso; le mere aspettative future no
  • Per contestare una disparità di trattamento occorre dimostrare che l'erogazione difforme non trova fondamento in atti o contratti individuali successivi o oggettive ragioni: differenze dovute a contratti individuali successivi possono legittimare trattamenti diversi
  • La rinuncia al ricorso di cassazione estingue il giudizio nei confronti del rinunciante e, in tale ipotesi, alcune misure accessorie (es. contributo unificato aggiuntivo) previste per il rigetto non si applicano per interpretazione restrittiva

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