Cassazione Civile, Sentenza n. 14962/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per revocazione la sentenza di questa Corte (n. 20237/2017) che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la legittimità del licenziamento intimatole dalla ASL per assenza dal servizio dopo il rientro da congedo per motivi di studio. I motivi di revocazione dedotti sono: (1) errore nella qualificazione dell'addebito disciplinare da parte della Corte di cassazione, che avrebbe considerato rilevante il solo ritardo nella comunicazione della fine del congedo anziché l'assenza ingiustificata; (2) errore percettivo circa la data di comunicazione del rientro in servizio (contestazione della data di protocollazione 4 aprile rispetto a un altro timbro del 28 maggio). La ricorrente sostiene che tali errori inciderebbero sulla decisività della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte investono valutazioni di merito e attività interpretative del giudice (qualificazione del motivo e accertamenti di fatto) sottratte al sindacato in sede di revocazione ex art. 395 c.p.c. In particolare: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la Cassazione, nel rigettare il motivo, ha motivato la decisione con una concatenazione di elementi (tra cui il ritardo nella comunicazione) che rientrano nell'esercizio di giudizio non sindacabile in revocazione; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la determinazione della data di conoscenza ufficiale della comunicazione è questione di fatto riservata al giudice del merito e, al più, di carattere non decisivo rispetto alla valutazione complessiva dell'assenza dal servizio. Perciò il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (liquidate in complessivi euro 4.200,00 più oneri) e sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La Corte osserva che l'attività interpretativa e le valutazioni di merito (qualificazione del motivo, accertamenti di fatto) esulano dal sindacato in sede di revocazione previsto dall'art. 395 c.p.c.; pertanto i motivi proposti non sono ammissibili se consistono in contestazioni di valutazioni del merito
Cass. S.U. 8053/2014 (giurisprudenza)
Richiamata come parametro per valutare la correttezza della motivazione e il limite del sindacato in revocazione: la Corte ha verificato che la motivazione della Cassazione dava conto della concatenazione di elementi utile a giustificare il rigetto
Cass. n. 27570 del 30/10/2018 (giurisprudenza)
Citata per affermare il principio secondo cui l'esercizio dell'attività di giudizio del giudice di legittimità non è sindacabile mediante revocazione quando riguarda valutazioni del merito
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo unificato supplementare previsto dal comma 1-bis per il ricorso dichiarato inammissibile
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime previsto dal comma 1-quater in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione è rimessa a presupposti stringenti: non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giurisdizionali ordinarie del giudice di legittimità
- Le questioni di fatto (es. data di conoscenza di una comunicazione, valutazione della prova, accertamento dell'assenza) sono riservate al giudice del merito e difficilmente ammissibili in revocazione salvo errori di fatto straordinari o documenti falsi
- La qualificazione giuridica del motivo di impugnazione compiuta dal giudice è attività interpretativa non sindacabile in revocazione; per contestarla occorre dimostrare un vizio che rientri nei limiti stessi della revocazione
- Se il giudice di legittimità motiva il rigetto richiamando una concatenazione di elementi che giustificano la decisione, tale motivazione è normalmente sufficiente a escludere la revocazione
- Il ricorso manifestamente inammissibile o indirizzato a riesaminare il merito può comportare condanna alle spese e applicazione di contributi unificati supplementari
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