Sentenza n. 734/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, con sospensione cautelare del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a firma del Signor Capo della Polizia, datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata disposta con effetto immediato la destituzione dal servizio di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Capo della Polizia che ha disposto la destituzione dal servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare adottata nei suoi confronti per avere conosciuto i traffici di stupefacenti del padre, già appartenente alla Polizia di Stato e successivamente condannato e destituito, fornendogli sostegno morale, conoscendo soggetti e modalità del traffico e prospettando la possibilità di proseguire personalmente l'attività. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio di tempestività della contestazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe conosciuto già anni prima le note informative inserite nel sistema SDI e un parere negativo espresso nell'ambito di una richiesta di trasferimento, mentre il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato soltanto dopo oltre cinque anni. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, valorizzando l'assenza di un procedimento penale a suo carico, i precedenti riconoscimenti premiali e l'assenza di condotte deprecabili dal 2020.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Quanto alla tempestività, ha ritenuto che il momento rilevante non fosse l'inserimento delle note informative nel sistema SDI né il precedente parere negativo sul trasferimento, ma quello in cui l'Amministrazione aveva ricevuto tutti gli atti del procedimento penale riguardante il padre del ricorrente e il nulla osta dell'autorità giudiziaria al loro utilizzo in sede disciplinare. Solo allora si era formata una conoscenza piena e qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti; rispetto a tale momento, l'azione disciplinare era stata avviata tempestivamente. Il termine previsto dall'art. 103 d.P.R. n. 3/1957 e richiamato dalla disciplina della Polizia di Stato ha natura ordinatoria e la tempestività deve essere valutata in senso relativo, considerando la complessità degli accertamenti e dell'organizzazione amministrativa. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha rilevato la particolare gravità dei fatti accertati, pur in assenza di rilevanza penale a carico del ricorrente, e l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta e nella graduazione della sanzione disciplinare. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione o abnormità, non ravvisati nel caso concreto. I precedenti premiali non sono stati ritenuti decisivi e la valutazione disciplinare è stata considerata autonoma rispetto a quella penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, previo avviso alle parti, ricorrono i presupposti per decidere la causa in camera di consiglio.
art. 103 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare ... negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
Il termine 'subito' ha natura ordinatoria e sollecitatoria, non perentoria; la tempestività della contestazione va valutata in relazione alla complessità degli accertamenti e alla necessità di acquisire una conoscenza piena e qualificata dei fatti.
art. 12 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Nel procedimento disciplinare relativo al personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti ha carattere ordinatorio.
art. 31 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Prevede il rinvio alla disciplina generale applicabile al procedimento disciplinare, rendendo applicabile il principio di cui all'art. 103 d.P.R. n. 3/1957 sulla contestazione immediata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare relativo al personale della Polizia di Stato, il termine per la contestazione degli addebiti previsto dall'art. 103 d.P.R. n. 3/1957 ha natura ordinatoria e non perentoria; la tempestività deve essere apprezzata in senso relativo, tenendo conto della gravità dei fatti, della complessità degli accertamenti, dell'organizzazione dell'amministrazione e del tempo necessario per acquisire una conoscenza piena e qualificata degli illeciti.
- Ai fini della tempestività della contestazione disciplinare, non è necessariamente decisivo il momento in cui l'amministrazione riceve informazioni generiche o note informative, quando soltanto in seguito acquisisca gli atti completi del procedimento penale e il nulla osta al loro utilizzo disciplinare, elementi necessari per una valutazione concreta dell'addebito.
- La valutazione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale: una condotta può assumere rilievo disciplinare anche se non ha determinato responsabilità penale a carico del dipendente.
- Nella determinazione della sanzione disciplinare il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, salvo che la scelta sia viziata da travisamento dei fatti, manifesta illogicità, evidente sproporzione o abnormità.
- I precedenti positivi di carriera o i riconoscimenti premiali non impongono una riduzione della sanzione quando la gravità della condotta sia ritenuta incompatibile con lo status e i doveri propri dell'appartenente alla Polizia di Stato.
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