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Sentenza

Sentenza n. 687/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 03156/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 24 novembre 2020 della concessione edilizia in sanatoria relativa a due unità immobiliari in mansarda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione V, n. 3156/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria richiesto nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985. Il diniego si fondava sul verbale del 1° dicembre 1984, secondo cui l’edificio era privo della copertura, traendone sia il mancato completamento entro il 1° ottobre 1983 ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985, sia la dolosa infedeltà dell’istanza ai sensi dell’art. 40, comma 1. Il TAR aveva ritenuto che l’onere di provare la data di ultimazione gravasse sugli istanti e che il verbale facesse piena prova fino a querela di falso. In appello, la produzione dell’intera istruttoria comunale ha consentito di confrontare il verbale manoscritto di sequestro del 24 novembre 1984 con la nota dattiloscritta del 1° dicembre 1984. Gli appellanti hanno contestato la lettura del verbale posta a base del diniego, deducendo il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria; hanno inoltre riproposto questioni relative alla formazione del silenzio-assenso, alla violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. e all’onere probatorio, al decorso di oltre trent’anni e, in via subordinata, alla restituzione dell’oblazione e degli oneri concessori.

La decisione

L’appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; è annullato il diniego comunale del 24 novembre 2020. Il CGARS ha rilevato che gli atti del 1984 descrivevano l’opera come edificio con piano mansarda e, al contempo, menzionavano l’assenza della «copertura del tetto di tegole». La mansarda presuppone una struttura di copertura; la contraddizione si risolve quindi intendendo che mancava il manto di tegole, non la struttura del tetto. La consistenza delle opere attestate — strutture in cemento armato, tamponamenti, intonaci e opere per gli infissi — è inoltre compatibile con la realizzazione del solaio di copertura. Ai fini dell’art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985, rileva la copertura che delimita il volume edilizio, non il manto di tegole, che è una finitura la cui mancanza non impedisce l’ultimazione al rustico. Non risultando elementi che collocassero le opere strutturali in epoca successiva, l’edificio doveva ritenersi ultimato al rustico e coperto entro la data utile. Il diniego è pertanto viziato da travisamento del presupposto di fatto e difetto di istruttoria. La fede privilegiata del verbale copre i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non l’interpretazione successivamente attribuita dall’Amministrazione al contenuto dell’atto. Cade anche la contestazione di dolosa infedeltà dell’istanza, fondata sul medesimo presupposto fattuale. Gli ulteriori motivi, inclusi quelli sul silenzio-assenso, sull’onere probatorio e sulla restituzione delle somme, sono assorbiti perché la domanda di annullamento è integralmente soddisfatta. Nessuna preclusione documentale opera ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., poiché i documenti decisivi sono stati prodotti dalla stessa Amministrazione. Il Comune è condannato alle spese dei due gradi, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    La copertura rilevante ai fini del condono è dunque quella che chiude e delimita il volume edilizio; il manto di tegole, che si sovrappone alla falda già realizzata, appartiene alle finiture, la cui mancanza è per espressa previsione normativa compatibile con la nozione di edificio ultimato al rustico.

    Per considerare ultimato al rustico un edificio di nuova costruzione, la copertura richiesta dalla norma è quella che chiude e delimita il volume edilizio; il solo manto di tegole è una finitura e la sua assenza non esclude l’ultimazione.

  • art. 40, comma 1, l. 47/1985

    Per le medesime ragioni cade il capo del diniego relativo alla dolosa infedeltà dell'istanza ex art. 40, comma 1, L. 47/1985. Tale qualificazione poggiava integralmente sul medesimo presupposto — la ritenuta mancanza della copertura alla data utile — e ne condivide pertanto la sorte: non può dirsi infedele la dichiarazione di ultimazione di un edificio del quale residuava soltanto la posa del manto di tegole, elemento estraneo alla nozione legale di ultimazione.

    Non sussiste la dolosa infedeltà dell’istanza quando la dichiarazione di ultimazione riguarda un edificio la cui sola opera residua è la posa del manto di tegole, estraneo alla nozione legale di ultimazione al rustico.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Nessuna questione di ammissibilità documentale si pone ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., essendo i documenti decisivi stati prodotti dalla stessa Amministrazione resistente.

    La preclusione documentale prevista dall’art. 104, comma 2, c.p.a. non impedisce l’esame di documenti decisivi prodotti in appello dalla stessa Amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Ai fini del condono edilizio, la copertura richiesta per ritenere ultimato al rustico un edificio è la struttura che chiude e delimita il volume; la mancanza del solo manto di tegole, qualificabile come finitura, non esclude il requisito dell’ultimazione.
  • Quando i verbali descrivono un edificio come dotato di piano mansarda e, insieme, affermano che manca la copertura, la contraddizione va valutata alla luce del contenuto complessivo degli atti e delle opere contestualmente attestate; la locuzione riferita alla mancanza della copertura di tegole può indicare l’assenza del rivestimento e non della struttura del tetto.
  • La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza e non vincola il giudice rispetto all’interpretazione che l’Amministrazione procedente abbia successivamente attribuito a quei fatti.
  • È viziato per travisamento del presupposto di fatto e difetto di istruttoria il diniego di sanatoria fondato su una lettura del verbale di accertamento smentita dal contenuto dello stesso verbale e dalla consistenza delle opere ivi descritte.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoria

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