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Sentenza

Sentenza n. 737/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di conferma del debito e di rimozione dei titoli all’aiuto PAC trasferiti alla ricorrente, con ricalcolo delle domande di contributo e blocco delle erogazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria PAC)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ARCEA aveva confermato il debito originariamente iscritto a carico del precedente titolare dei titoli all’aiuto, per complessivi euro 75.941,74, relativi a fondi FEAGA e FEASR, disponendo inoltre di richiedere la rimozione dal Registro Nazionale Titoli dei titoli trasferiti alla ricorrente e il ricalcolo delle domande di contributo. Il provvedimento si fondava sull’assunto che il precedente titolare, condannato con sentenza penale irrevocabile alla pena della reclusione e dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, avesse presentato domande di contributo durante il periodo di detenzione. Secondo ARCEA, l’interdizione dai pubblici uffici, comportando la privazione degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato o di enti pubblici, avrebbe impedito la presentazione delle domande e determinato la restituzione dei titoli alla Riserva Nazionale, con conseguente impossibilità di trasferirli validamente alla ricorrente. I due motivi di ricorso hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p. e l’eccesso di potere in varie figure sintomatiche, sostenendo che la pena accessoria temporanea dell’interdizione non fosse in esecuzione durante il periodo di detenzione. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento della validità dei titoli trasferiti e alla percezione degli aiuti, nonché lo sblocco delle domande relative alle annualità successive.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti. Ai sensi dell’art. 139 c.p., nel computo della durata delle pene accessorie temporanee non si considera il tempo durante il quale il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né il periodo di sottrazione volontaria all’esecuzione della pena. La disposizione mira a evitare che la pena accessoria si consumi durante l’esecuzione della pena principale e, pertanto, durante la detenzione il precedente titolare non era soggetto agli effetti dell’interdizione dai pubblici uffici. È quindi risultata erronea la motivazione del provvedimento, fondata sull’assunto che le domande di contributo fossero state presentate in pendenza dell’interdizione. Il TAR ha escluso che ARCEA potesse far valere in giudizio ulteriori circostanze, quali la carenza della qualifica soggettiva di agricoltore, presupposti oggettivi o soggettivi per l’accesso agli aiuti, la condanna penale o i procedimenti penali e contabili riguardanti gli interessati, poiché tali elementi non erano stati posti a fondamento della motivazione dell’atto impugnato. Il loro utilizzo avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il provvedimento è stato quindi annullato, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di rieditare il potere nel rispetto dei principi affermati. ARCEA è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.

    Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza

    La pena accessoria temporanea dell’interdizione dai pubblici uffici non decorre durante il periodo di detenzione; pertanto il condannato non è soggetto agli effetti dell’interdizione mentre sconta la pena detentiva.

  • art. 28 c.p.

    L’interdizione dai pubblici uffici priva il condannato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico

    La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione quale fondamento dell’impossibilità di presentare domande di contributo, ma il TAR ha ritenuto erronea la sua applicazione al periodo di detenzione, in ragione dell’art. 139 c.p.

  • art. 31, par. 1, lett. b), Regolamento UE n. 1307/2013

    La norma è stata richiamata dall’amministrazione quale base della restituzione dei titoli alla Riserva Nazionale; l’applicazione prospettata è risultata priva di fondamento perché basata sull’erronea decorrenza dell’interdizione durante la detenzione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dall’amministrazione prima dell’udienza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

  • art. 10 Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 139 c.p., la durata delle pene accessorie temporanee non decorre durante l’esecuzione della pena detentiva principale; di conseguenza, gli effetti dell’interdizione dai pubblici uffici non possono essere invocati per qualificare come presentate in pendenza dell’interdizione le domande proposte durante la detenzione.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato mediante il richiamo a presupposti, fatti o ragioni ulteriori rispetto a quelli esplicitamente posti a fondamento dell’atto.
  • Quando un provvedimento di revoca o recupero di contributi è motivato esclusivamente sulla base della sussistenza di una pena accessoria, la legittimità dell’atto deve essere valutata in relazione a quel presupposto motivazionale; non possono essere utilizzate in giudizio autonome ragioni, quali la carenza di requisiti soggettivi, la condanna penale o altri procedimenti, se non espresse nella motivazione originaria.
  • L’annullamento di un provvedimento amministrativo per erroneità del presupposto giuridico e per integrazione postuma della motivazione non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere, purché il nuovo esercizio sia fondato su un’istruttoria e una motivazione rispettose dei limiti indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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