Cassazione Penale, Sentenza n. 19954/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'applicazione, "in executivis", della disciplina del reato continuato riferita a due sentenze esecutive: a) resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dell'Appuntato Grisanti; b) minaccia aggravata con l'uso del coltello nei confronti del fratello. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare gli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, in particolare che la condotta di resistenza si era intercalata temporalmente tra due azioni minatorie dirette alla stessa famiglia e fosse funzionale alla prosecuzione dell'aggressione al fratello.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia applicato correttamente i principi sul reato continuato: la continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmazione preventiva). È onere del condannato indicare i reati da unificare e gli elementi specifici che dimostrino una preventiva programmazione unitaria. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le due fattispecie fossero autonome, tutelassero beni giuridici diversi e offesero persone diverse; la resistenza derivò da uno sviluppo estemporaneo dell'azione (intervento delle forze dell'ordine a seguito di una lite) e non da una determinazione preventiva; dunque mancava la prova di un disegno criminoso unitario. Il ricorso è pertanto rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma richiede che le condotte costituenti più delitti siano state concepite come un progetto unitario già presente nella mente del reo; la semplice reiterazione o una scelta di vita criminosa non costituiscono di per sé reato continuato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo); Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 (El); Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli); Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 (B).
La giurisprudenza ha precisato gli indici utili per il riconoscimento della continuazione e che, in sede esecutiva, il condannato deve indicare i reati da unificare e gli elementi sintomatici della preventiva programmazione; contiguità cronologica o identità/analogia del titolo di reato non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- Il riconoscimento del reato continuato, anche in executivis, presuppone la prova di un disegno criminoso unitario già presente nella mente del reo: vanno valutati omogeneità dei reati, bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità e programmazione preventiva.
- È onere del condannato indicare esplicitamente i reati da unificare e fornire elementi specifici che dimostrino una preventiva pianificazione; il mero riferimento alla vicinanza cronologica o alla somiglianza formale dei reati non basta.
- Quando le condotte colpiscono beni giuridici diversi o persone offese diverse (es. minacce al familiare e resistenza a pubblico ufficiale), ciò favorisce l'esclusione della continuazione salvo elementi probatori concreti di collegamento intenzionale.
- Reati quali la resistenza a pubblico ufficiale possono frequentemente essere reazionari ed estemporanei: per legarli a una precedente progettazione è necessario dimostrare collegamenti fattuali (pianificazione, comunicazioni, strumenti o modalità comuni) che ne attestino l'unicità.
- Per sostenere una domanda di unificazione in casi simili, la parte dovrà produrre elementi probatori atti a mostrare una programmazione (es. messaggi, ordini, comportamenti preparatori, cronologia che dimostri correlazione funzionale) e argomentare specificamente la funzione unificante delle singole condotte.
- In assenza di tali elementi il giudice dovrà rigettare la richiesta e può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
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