Cassazione Civile, Ordinanza n. 12800/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento regionale concesso per sostenere la microimprenditorialità in aree protette, destinato a un’attività ricettiva extralberghiera da svolgere in un immobile di proprietà della beneficiaria. Dopo l’erogazione dell’anticipo e successivamente del saldo, la Regione ha revocato il contributo e chiesto la restituzione delle somme, ritenendo non rispettate le condizioni poste per il mantenimento del beneficio, in particolare l’iscrizione alla Camera di Commercio e l’avvio dell’attività entro il termine fissato, nonostante il sisma del 6 aprile 2009. La beneficiaria ha impugnato l’atto di revoca e, dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR, ha riassunto davanti al giudice ordinario. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Regione non avesse contestato il grave danneggiamento dell’immobile e la sua inagibilità alla data decisiva, sicché la Corte d’appello le avrebbe erroneamente addossato la prova della forza maggiore e avrebbe preteso la dimostrazione di un fatto negativo; 2) violazione dell’art. 1218 c.c., sostenendo che l’inadempimento non poteva esserle imputato, perché il mancato avvio dell’attività e il mancato rilascio del certificato di vigenza dipendevano dalla persistente forza maggiore conseguente al sisma e perché il certificato avrebbe avuto natura meramente formale. Deduceva anche una disparità di trattamento rispetto ad altri progetti non conclusi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge, censurassero in realtà il giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla mancata prova della permanenza della forza maggiore e dell’impossibilità non imputabile di adempiere. Ha inoltre osservato che i motivi si limitavano a riproporre le difese già svolte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, integrando così un "non motivo". Ha poi qualificato la censura come sostanzialmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma ne ha escluso l’ammissibilità perché la sentenza d’appello era una doppia conforme rispetto a quella di primo grado e il giudizio di appello era stato introdotto nel 2020, con conseguente applicazione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alla Regione Abruzzo ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che la parte che invoca la forza maggiore o l’assenza di inadempimento deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa difensiva, non potendo limitarsi a contestazioni generiche sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non idoneo a scardinare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito
art. 1218 c.c.
richiamato per sostenere l’assenza di inadempimento; la Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà fattuale, inerente alla prova dell’impossibilità non imputabile di adempiere
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
il ricorso era formalmente proposto per violazione di legge, ma la Corte ha qualificato i motivi come diretti in realtà contro l’accertamento di fatto
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
la Corte ha ritenuto che le censure, sostanzialmente, attenessero al vizio di motivazione/fatto, ma che tale vizio fosse inammissibile in presenza di doppia conforme
art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che la mera riproposizione delle difese di merito, senza critica puntuale alla motivazione d’appello, integra un "non motivo" inammissibile
art. 348-ter, 5° co., c.p.c.
applicato perché il giudizio di appello era iniziato nel 2020 e la sentenza di secondo grado aveva confermato integralmente quella di primo grado; in tale ipotesi il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una denuncia di violazione di legge in una critica alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito: se il motivo mira in sostanza a contestare l’accertamento della prova o la ricostruzione della vicenda, esso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La riproposizione, in sede di legittimità, delle stesse censure già svolte nei gradi di merito, senza una puntuale critica delle ragioni poste a base della decisione d’appello, integra un motivo meramente assertivo e quindi inammissibile.
- In caso di sentenza d’appello che confermi integralmente quella di primo grado, opera la preclusione alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Nel contenzioso sulla revoca di contributi pubblici, il giudice ordinario deve verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto al beneficio e dell’eventuale inadempimento, non la legittimità dell’atto amministrativo in sé.
- Quando il mantenimento di un contributo è subordinato a condizioni oggettive e documentali legate all’esercizio effettivo dell’attività finanziata, la parte beneficiaria deve dimostrare in modo rigoroso la causa non imputabile che avrebbe impedito l’adempimento di tali condizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12774/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12791/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12792/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12794/2024 del 10/05/2024
- ordinanza_civile · 10 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12795/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →