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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22073/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto il 31/08/2022 in relazione a reati contro la pubblica amministrazione (tra cui art. 640-bis, 640-ter e 640-quater c.p.). Il ricorrente denunciava: (i) travisamento della prova e violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che era pacifico dalle indagini che egli non aveva percepito alcun profitto illecito e che le quote di profitto erano individuate; (ii) violazione degli artt. 240 c.p.p. e 322-ter in relazione all'art. 640-quater c.p., per avere il Tribunale disposto il sequestro dell'intero profitto quando la sua quota sarebbe risultata nulla; (iii) mancata preventiva ricerca di beni acquistati con i proventi illeciti ai fini dell'imposizione del vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso di cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazione di legge; le censure di presunto travisamento della prova non erano autosufficienti né avevano dimostrato una motivazione assente o illogica del giudice di merito. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel concorso di persone nei reati (teoria monistica/solidaristica), è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sull'intero importo del profitto del reato anche nei confronti di singoli concorrenti, benché le somme siano state incamerate da altri coindagati, rimandando a eventuale riparto tra concorrenti come fatto interno. L'ultimo motivo è stato ritenuto profilo di fatto e non adeguatamente dedotto in fase cautelare. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma citata a sostegno dell'idea di vizio procedurale; il ricorrente invoca la violazione per presunto travisamento della prova, ma la Corte ritiene la doglianza infondata perché non dimostrata come violazione di legge.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 321 c.p.p. come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))

    Articolo che indica i motivi di impugnazione in cassazione (tra cui il travisamento della prova e le violazioni di legge). La Corte valuta che i motivi richiamati sotto tali lett. non raggiungono la soglia per l'ammissibilità.

  • art. 240 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in tema di sequestro; la Corte ha ritenuto le doglianze di fatto non adeguatamente dedotte in fase cautelare e pertanto infondate.

  • art. 322-ter c.p. (confisca)

    Richiamata nella parte relativa alla confisca per equivalente: la Corte conferma che il sequestro preventivo funzionale alla confisca può colpire l'intero profitto del reato nei confronti di ciascun concorrente, in applicazione del principio solidaristico.

  • art. 640-bis, 640-ter, 640-quater c.p.

    Reati contestati (truffa aggravata a vario titolo). La qualificazione di reato di danno è rilevante per l'ammissibilità del sequestro dell'intero profitto prodotto complessivamente dall'illecito.

  • art. 110 c.p.

    Principio di responsabilità nel concorso di persone: ciascun concorrente risponde del reato nella sua globalità, giustificando la legittimità del sequestro sull'intero profitto anche nei confronti di un singolo concorrente.

  • artt. 112 e 114 c.p.

    Richiamati per spiegare la graduazione della responsabilità e delle sanzioni nel concorso di persone: pur esistendo parametri di valutazione della partecipazione, il principio solidaristico che giustifica il sequestro resta valido.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; citata a cornice procedurale in sede di udienza e conclusioni.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il fatto è frutto di un concorso di persone la giurisprudenza ammette il vincolo sull'intero profitto anche nei confronti di singoli concorrenti, indipendentemente dalla concreta percezione individuale delle somme.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge: le doglianze di mero fatto o il semplice contrasto interpretativo della motivazione non sono sufficienti a renderlo ammissibile.
  • La censura di 'travisamento della prova' deve essere ben documentata e dimostrare che la motivazione sia assente, incoerente o illogica; altrimenti il motivo è manifestamente infondato e il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Le questioni relative alla ripartizione interna del profitto illecito tra concorrenti sono, di regola, questioni interne tra imputati/concorrenti e non incidono automaticamente sulla legittimità del sequestro preventivo disposto nei confronti di uno di essi.
  • Per ottenere la rimozione di un vincolo cautelare fondato su sequestro preventivo è importante dedurre e documentare già in fase cautelare (e in maniera autosufficiente) elementi fattuali e probatori che dimostrino l'assenza di collegamento tra i beni sottoposti a vincolo e il profitto del reato.

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