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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2566

Regolamento delegato (UE) 2022/2566 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Normativa europea32022R2566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del sistema UE di autorizzazioni per gli impianti viticoli recependo le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117. Introduce una nuova esenzione per le collezioni di varietà di viti finalizzate alla preservazione delle risorse genetiche, chiarisce definizioni e obblighi di notifica, e adegua le regole sulle restrizioni al reimpianto nelle zone DOP/IGP. Inoltre proroga al 31 dicembre 2045 varie scadenze previste negli allegati del regolamento delegato (UE) 2018/273 e rettifica la disciplina degli impianti destinati al consumo familiare.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 sul sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, con aggiornamento delle esenzioni, dei criteri applicativi e delle scadenze temporali.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea ai soggetti e alle superfici rilevanti per il sistema di autorizzazioni agli impianti e reimpianti viticoli disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. Riguarda in particolare viticoltori, richiedenti autorizzazioni, autorità competenti degli Stati membri e superfici destinate alla produzione commerciale di prodotti vitivinicoli, nonché superfici esentate per sperimentazione, coltura di piante madri per marze e, per effetto della modifica, collezioni di varietà di viti finalizzate alla preservazione delle risorse genetiche. Include anche l’ipotesi dell’impianto o reimpianto per consumo familiare su superfici fino a 0,1 ha. Sono previste facoltà per gli Stati membri di precisare elenchi varietali, soglie e ulteriori condizioni, entro i limiti fissati dal regolamento.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/273 per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il regolamento delegato (UE) 2022/2566 interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/273 per adeguarlo alle modifiche del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 nel quadro dell’OCM di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. L’intervento ha natura sia modificativa sia rettificativa e mira a rendere coerenti definizioni, esenzioni, criteri di priorità e scadenze temporali con il nuovo assetto normativo.

Ambito e finalità dell’intervento

Il regolamento concerne il regime delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti nel settore vitivinicolo, le esenzioni dall’obbligo autorizzatorio, le notifiche alle autorità competenti e i criteri per la concessione delle autorizzazioni. Il considerando evidenzia inoltre la necessità di evitare abusi delle nuove esenzioni e di allineare il testo alle modifiche del regime UE, in particolare per quanto riguarda la durata del sistema e le condizioni applicative a livello nazionale e regionale.

Definizioni aggiornate

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/273 viene modificato per ampliare e chiarire le definizioni rilevanti:

  • il "viticoltore" è definito come persona fisica o giuridica, o associazione di persone fisiche o giuridiche, con azienda situata nel territorio dell’Unione e che coltiva una superficie vitata per produzione commerciale oppure rientrante in alcune esenzioni;
  • la "particella viticola" è la parcella agricola coltivata a vite per produzione commerciale o beneficiaria di esenzioni;
  • è introdotta la definizione di "collezione di varietà di viti", ossia una particella viticola con una molteplicità di varietà, ciascuna entro il limite di 50 piante.

Questa ricostruzione chiarisce che il termine "viticoltore" non va utilizzato per soggetti che coltivano superfici esenti per consumo familiare, tema poi corretto espressamente dal regolamento.

Esenzioni dall’autorizzazione e obblighi di notifica

L’articolo 3, paragrafo 2, è riscritto per prevedere che l’impianto o il reimpianto di superfici destinate:

  • a scopi di sperimentazione,
  • alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche,
  • alla coltura di piante madri per marze,

sia oggetto di notifica preventiva alle autorità competenti. La notifica deve contenere tutte le informazioni pertinenti sulla superficie e sul periodo di svolgimento dell’attività; eventuali proroghe devono essere ugualmente notificate.

Resta fermo che, qualora si intenda commercializzare l’uva o i prodotti vitivinicoli ottenuti, la superficie deve ottenere un’autorizzazione ai sensi degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Collezioni di varietà di viti per la preservazione delle risorse genetiche

La novità più rilevante è l’estensione dell’esenzione alle collezioni di varietà di viti destinate alla preservazione delle risorse genetiche. L’esenzione opera solo se:

  • la finalità è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà tipiche di una determinata regione viticola;
  • la superficie di ciascuna collezione non supera i 2 ettari.

Gli Stati membri possono inoltre:

  • predisporre un elenco nazionale o regionale delle varietà di uve da vino ammissibili per tali collezioni;
  • fissare una superficie massima inferiore a 2 ettari;
  • fissare un numero massimo di viti per varietà inferiore a 50.

Limitazioni al reimpianto e tutela di DOP/IGP

L’articolo 6 è modificato per precisare che gli Stati membri possono limitare il reimpianto nei casi previsti dall’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 quando la superficie è situata in una zona in cui il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti è limitato ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e la limitazione è giustificata per evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica DOP o IGP.

La formulazione relativa all’assenza di rischio di svalutazione viene altresì riformulata, con funzione chiarificatrice, nella parte dedicata alle circostanze escludenti.

Criteri di ammissibilità e priorità: proroga al 31 dicembre 2045

Numerose disposizioni degli allegati I e II sono aggiornate sostituendo il termine del 31 dicembre 2030 con il 31 dicembre 2045. La proroga riguarda gli impegni connessi ai criteri di ammissibilità e ai periodi di mantenimento delle superfici, coerentemente con l’estensione del sistema di autorizzazioni disposta dal regolamento (UE) 2021/2117.

In particolare, nell’allegato II viene inserito anche un nuovo impegno per il richiedente: mantenere per un periodo minimo compreso tra sette e dieci anni superfici da adibire a nuovi impianti con almeno una varietà inclusa nell’elenco nazionale delle varietà ammissibili per la preservazione delle risorse genetiche, senza oltrepassare il 31 dicembre 2045.

Criterio di priorità legato a competitività ed efficienza

La parte F dell’allegato II riformula il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il criterio si considera soddisfatto quando l’aumento di efficienza, competitività o presenza sui mercati risulta da almeno una delle seguenti circostanze:

  • diminuzione dei costi unitari di produzione dell’azienda in un determinato anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti;
  • presenza di canali di distribuzione diversificati e/o domanda elevata dei prodotti rispetto alla media dei cinque anni precedenti.

Gli Stati membri possono dettagliare ulteriormente tali elementi.

Criterio di priorità legato alla dimensione aziendale

La parte H dell’allegato II disciplina il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il criterio è soddisfatto se la superficie delle particelle viticole dell’azienda rispetta soglie fissate dagli Stati membri a livello nazionale o regionale in base a criteri oggettivi, con i seguenti limiti:

  • non meno di 0,1 ettari per le piccole aziende;
  • non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni.

Le superfici esentate ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si computano nel calcolo della superficie delle particelle viticole.

Rettifica per gli impianti destinati al consumo familiare

L’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito per correggere l’uso del termine "viticoltore" e chiarire che gli impianti o reimpianti destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche non viticoltori sono soggetti a due condizioni cumulative:

  • superficie non superiore a 0,1 ha;
  • assenza di produzione commerciale di vino o altri prodotti vitivinicoli.

Gli Stati membri possono considerare alcune organizzazioni non commerciali equivalenti alla famiglia della persona fisica e possono anche stabilire che tali impianti siano soggetti a notifica.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

Sono modificate le definizioni di "viticoltore" e "particella viticola" per includere, oltre alla produzione commerciale, anche le superfici esentate per sperimentazione, per la coltura di piante madri per marze e per la costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche. È inoltre introdotta la nuova definizione di "collezione di varietà di viti", intesa come particella viticola coltivata con una molteplicità di varietà, ciascuna delle quali non conta più di 50 piante.

Esenzione e notifica per sperimentazione, collezioni e piante madri

L’impianto o reimpianto di superfici destinate a sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti o alla coltura di piante madri per marze è soggetto a notifica preventiva alle autorità competenti, con indicazione delle informazioni pertinenti e della durata prevista, incluse eventuali proroghe. Per la commercializzazione dell’uva e dei prodotti ottenuti, la superficie deve invece ottenere un’autorizzazione ai sensi degli articoli 64, 66 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Condizioni specifiche per le collezioni di varietà di viti

L’esenzione si applica alle collezioni di varietà di viti solo se la loro finalità è la preservazione delle risorse genetiche delle varietà tipiche di una determinata regione viticola e se la superficie di ciascuna collezione non supera i 2 ettari. Gli Stati membri possono redigere un elenco nazionale o regionale delle varietà di uve da vino ammissibili e possono prevedere una superficie massima inferiore a 2 ettari e un numero massimo di viti per varietà inferiore alla soglia di 50 piante.

Restrizioni al reimpianto nelle zone a DOP/IGP

Gli Stati membri possono limitare il reimpianto ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se la superficie destinata al reimpianto si trova in una zona in cui il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti è limitato ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e se la decisione è giustificata dall’esigenza di evitare un palese rischio di svalutazione di una specifica DOP o IGP. È riformulata anche la clausola che individua i casi in cui tale rischio non sussiste.

Proroga delle scadenze negli allegati I e II

Numerose date di cessazione fissate al 31 dicembre 2030 sono sostituite dal 31 dicembre 2045, in particolare negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2018/273. La proroga riguarda gli impegni connessi ai criteri di ammissibilità e ad altri obblighi legati al sistema di autorizzazioni, con adeguamento coerente alla proroga del regime operata dal regolamento (UE) 2021/2117.

Revisione dei criteri di priorità e di ammissibilità

Sono aggiornate le parti dell’allegato II relative ai criteri di priorità dell’articolo 64, paragrafo 2, lettere f) e h), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il criterio sulla competitività/efficienza è considerato soddisfatto se diminuiscono i costi unitari di produzione rispetto alla media dei cinque anni precedenti oppure se l’azienda presenta canali di distribuzione diversificati e/o una domanda elevata rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Il criterio dimensionale richiede soglie fissate dagli Stati membri a livello nazionale o regionale: almeno 0,1 ettari per le piccole aziende e non più di 50 ettari per le aziende di medie dimensioni, escludendo dal calcolo le superfici esentate ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Rettifica sugli impianti per consumo familiare

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 è sostituito per chiarire che gli impianti o reimpianti destinati esclusivamente al consumo familiare di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche non viticoltori sono soggetti a condizioni specifiche: superficie non superiore a 0,1 ha e assenza di produzione commerciale. Gli Stati membri possono equiparare determinate organizzazioni non commerciali alla famiglia e possono decidere che tali impianti siano soggetti a notifica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercativitivinicoloautorizzazioni amministrativeindicazioni geografiche

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