Sentenza n. 9501/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 3795/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 571/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.01.2026 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata al Ministero con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, e aveva condannato il Ministero alla sua immediata attivazione, con la provvista indicata nel titolo, nonché al pagamento delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, presso la sede reale dell'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era passata in giudicato e tra tale notificazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché non era controverso che il titolo non fosse stato eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme giudizialmente dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato nei successivi 60 giorni compiendo tutti gli atti necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Impone, per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima della proposizione dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto nel caso concreto.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione presso la sede reale con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non contesta e non ha eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, imponendo il compimento degli atti necessari e la corresponsione delle somme dovute.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente, conferendogli il potere di adottare o delegare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie competenze può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non comportare la liquidazione di un compenso ulteriore.
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