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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07542/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di rimozione di una tettoia/veranda realizzata sull'appartamento inferiore e stabilmente infissa nel muro perimetrale, che il proprietario dell'appartamento sovrastante assumeva lesiva delle distanze legali rispetto alla propria veduta e fonte di ulteriori pregiudizi. Il convenuto aveva sostenuto che la tettoia fosse preesistente all’acquisto dell’immobile da parte del ricorrente e che, in ogni caso, la società originaria proprietaria avesse costituito una servitù o, in subordine, che tale servitù fosse stata usucapita. In appello, il ricorrente aveva censurato la decisione di merito per violazione delle norme sulla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e per vizio motivazionale, deducendo che la Corte territoriale avesse desunto in modo erroneo la volontà contraria del venditore dalla clausola del preliminare che impegnava l’acquirente a rimuovere le opere abusive, clausola poi non riprodotta nel definitivo; sosteneva inoltre che tale pattuizione fosse solo funzionale alla commerciabilità del bene e che la superficie coperta fosse stata considerata nel prezzo di vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente interpretato il preliminare e il definitivo nel senso della chiara volontà contraria della società originaria proprietaria alla permanenza della costruzione irregolare, volontà idonea a interrompere la fattispecie legale di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. È stato inoltre escluso che rilevasse la mancata riproduzione della clausola nel contratto definitivo, poiché la manifestazione di volontà contraria era già emersa nel preliminare, inscindibilmente collegato alla vendita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    L'impedimento alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia deriva da una manifestazione di volontà contraria del proprietario unico; tale volontà può risultare anche da un atto diverso e anteriore al frazionamento, purché collegato al negozio in modo da escludere che l'iter costitutivo della servitù possa riprendere e compiersi successivamente.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 del comma I; n. 5 del comma I

    Sono stati dedotti, ma ritenuti infondati, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ricostruzione della volontà contrattuale e alla valutazione degli elementi documentali.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate nella valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata respinta perché la Corte territoriale aveva congruamente interpretato gli atti negoziali e il quadro fattuale.

  • artt. 1322, 1325, 1346, 1362, 1363 c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione del preliminare e del definitivo; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della volontà contraria alla costituzione della servitù risultante dal preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita da qualsiasi manifestazione di volontà contraria del proprietario unico, purché essa sia inequivoca e collegata funzionalmente al successivo frazionamento del bene.
  • La volontà contraria alla costituzione della servitù può emergere anche da un contratto preliminare o da un atto diverso e anteriore al definitivo; non è necessario che la clausola sia riprodotta nel contratto definitivo se il collegamento negoziale rende chiaro che l'iter costitutivo è già stato interrotto.
  • In sede di legittimità, la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici e sul vizio motivazionale non può prevalere quando il giudice di merito abbia fornito una ricostruzione coerente degli atti negoziali e del quadro fattuale da cui desumere la volontà delle parti.
  • Il procuratore distrattario non assume la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, salvo che sia controversa la stessa distrazione delle spese; pertanto non sussiste litisconsorzio necessario processuale nei suoi confronti se tale questione non è oggetto di gravame.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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