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Sentenza

Sentenza n. 11815/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto del Ministero dell’istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale di merito della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14; - dell’allegata graduatoria nazionale di merito delle procedure selettive di cui al detto Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui inserisce chi ricorre con punteggio erroneo e decurtato, nonché del provvedimento implicito di estremi sconosciuti nel senso di diniego del soccorso istruttorio e la valutazione dei titoli di chi ricorre; - nonché, ove necessario, del successivo Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di rettifica prot. n. 2206 del 19 agosto 2024 e della allegata graduatoria definitiva rettificata; - nonché, ove necessario e ove sia interpretato nel senso di autorizzare le illegittime determinazioni dell’Amministrazione, dello stesso Decreto n. 107 dell’8 giugno 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11 quinquies a 11 novies del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14), nella parte in cui fosse interpretato nel senso lesivo di chi ricorre ed in violazione del art. 400 del Testo Unico sulla scuola di cui al D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 dell’art. 15 del D.P.R. 487/1994; art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 3/1957; - dell’Avviso del Ministero dell’istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali siano state adottate le determinazioni lesive delle posizioni di chi ricorre, ivi compresi i provvedimenti generali di autorizzazione alla utilizzazione della graduatoria definitiva impugnata; e per l’accertamento e la declaratoria, in virtù dell’art. 2 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 400 del T.U. Scuola e del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e D.Lgs n. 165/2001, della sussistenza dell’obbligo a provvedere dell’Amministrazione intimata di consentire il soccorso istruttorio e riesaminare la posizione di chi ricorre provvedendo a valutare i titoli dichiarati da chi ricorre nella precedente tornata concorsuale e già posseduti dall’Amministrazione intimata; per la rimessione, ove necessario, degli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Giustizia amministrativa202410950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria nazionale di merito della procedura riservata di reclutamento di dirigenti scolastici, con attribuzione di un punteggio ritenuto erroneamente ridotto, nonché gli atti connessi e il diniego di riesame e soccorso istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura selettiva riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, era stato collocato in graduatoria con 8 punti e sosteneva di avere diritto a un punteggio superiore, pari a 8,3 punti, per il riconoscimento di ulteriori titoli relativi a funzioni strumentali svolte in precedenti anni scolastici. Deduceva che tali titoli erano già nella disponibilità dell'Amministrazione perché dichiarati o comunque conoscibili nell'ambito della precedente procedura concorsuale del 2017. Con il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo l'obbligo dell'Amministrazione di riscontrare le istanze e attivare il soccorso istruttorio in applicazione dei principi di collaborazione, buona fede e favor partecipationis. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, sostenendo che la procedura del 2023 costituisse una prosecuzione di quella del 2017 e che fosse quindi possibile integrare i titoli già dichiarati. Con il terzo motivo denunciava difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e illogicità per la mancata esplicitazione delle ragioni del mancato riconoscimento dei titoli e del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Con il quarto motivo contestava la piattaforma telematica, ritenuta inidonea a consentire la rettifica o integrazione della domanda, deducendo la violazione del Codice dell'amministrazione digitale. Chiedeva inoltre l'accertamento dell'obbligo di provvedere e, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate unitariamente le censure, in quanto strettamente connesse. La procedura disciplinata dal D.M. n. 107/2023 è stata qualificata come nuova e distinta rispetto alla precedente procedura del 2017, sebbene collegata a essa quanto ai presupposti di partecipazione. L'art. 3, comma 4, del D.M. n. 107/2023 imponeva espressamente a tutti i candidati, anche a quelli che avessero già dichiarato i titoli nella precedente procedura, di dichiarare nuovamente nella domanda i titoli valutabili posseduti alla data prevista. La lex specialis era quindi chiara nell'imporre un onere dichiarativo tempestivo. Il Collegio ha escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio, poiché l'integrazione successiva di titoli non indicati nella domanda avrebbe introdotto nuovi elementi nella procedura concorsuale e alterato la par condicio, soprattutto in una procedura di massa. Il soccorso istruttorio può invece astrattamente operare quando il candidato abbia indicato tutti i titoli, ma ne abbia omesso la successiva produzione o esibizione in sede di verifica. Non è stato dimostrato alcun malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la dichiarazione dei titoli. Inoltre, il reclamo del 3 agosto 2024 non risultava documentalmente provato in modo attendibile e, comunque, non sussisteva uno specifico obbligo di provvedere sull'istanza di rettifica del 19 settembre 2024, stante la chiara disciplina della lex specialis. L'Amministrazione ha quindi correttamente attribuito il punteggio sulla base dei soli titoli ritualmente e tempestivamente dichiarati. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, D.M. n. 107/2023

    Nella medesima domanda i candidati dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto.

    La disposizione impone una nuova e specifica dichiarazione dei titoli in relazione alla procedura del 2023, anche ai candidati che li avevano già dichiarati nella precedente procedura.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non consente, nelle procedure concorsuali, l'integrazione successiva di titoli non dichiarati quando ciò alteri la par condicio in presenza di una lex specialis chiara; può operare, invece, per documentare o esibire titoli già puntualmente indicati.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non sussiste un obbligo di motivare specificamente il mancato accoglimento di un'istanza di rettifica quando la disciplina di gara o concorsuale esclude chiaramente l'integrazione tardiva e non vi è un obbligo di provvedere sull'istanza.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento, nelle procedure concorsuali di massa, impedisce che l'Amministrazione sia costretta a rivedere la graduatoria per consentire integrazioni tardive di titoli non dichiarati, con pregiudizio della par condicio.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per il rinvio della trattazione in ragione del mancato perfezionamento del termine a difesa di sessanta giorni riconosciuto ai potenziali controinteressati dopo l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale successiva è configurata dalla disciplina applicabile come nuova e distinta, l'obbligo di dichiarare nuovamente i titoli opera anche nei confronti di chi li abbia già dichiarati in una precedente procedura collegata; la disponibilità dei dati presso l'Amministrazione non sostituisce l'onere dichiarativo imposto dalla lex specialis.
  • Nelle procedure concorsuali, il soccorso istruttorio non consente di aggiungere, dopo la scadenza del termine di partecipazione, titoli non indicati nella domanda quando la lex specialis imponga una dichiarazione completa e tempestiva e l'integrazione possa alterare la par condicio tra i concorrenti.
  • Il soccorso istruttorio può essere astrattamente utilizzato per la successiva produzione o esibizione documentale di titoli già puntualmente indicati nella domanda, ma non per introdurre ex novo titoli omessi nella dichiarazione di partecipazione.
  • In una procedura concorsuale di massa, l'Amministrazione non è tenuta a riaprire o rivedere la graduatoria per consentire integrazioni tardive di titoli non dichiarati, poiché ciò contrasterebbe con la par condicio e con il buon andamento amministrativo.
  • L'asserito malfunzionamento di una piattaforma telematica non giustifica il soccorso istruttorio se il candidato non dimostra che il sistema abbia concretamente impedito la dichiarazione dei titoli entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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