Sentenza del 16/12/2019 n. 5093 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato estratti di ruolo, cartelle di pagamento e atti impo-esattivi relativi a tributi erariali e locali, contestando principalmente la mancata o irregolare notificazione degli atti, la prescrizione quinquennale dei crediti, la validità delle notifiche effettuate per posta e PEC, nonché la conformità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. L'agente ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione tributaria sui contributi previdenziali, la propria carenza di legittimazione rispetto agli atti impo-esattivi, la tardività e inammissibilità dei ricorsi e la validità delle notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario per la cartella relativa a contributi previdenziali. Per il resto ha respinto l'appello del contribuente e ha dichiarato inammissibili, perché tardivi, i ricorsi introduttivi contro le cartelle, ritenendo provata la regolarità delle notifiche. Ha inoltre rilevato che gli atti impo-esattivi non erano stati notificati all'ufficio emittente, con conseguente inammissibilità della relativa impugnazione. La sentenza di primo grado è stata confermata nei restanti punti. I. A. è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 6.612,50 euro, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 10, d.lgs. 546/1992
Sono parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e ... l'agente della riscossione ... che hanno emesso l'atto impugnato.
La legittimazione passiva spetta all'ente che ha emesso l'atto contestato: all'Agenzia delle Entrate per gli avvisi di accertamento esecutivi e all'agente della riscossione per le cartelle e gli altri atti esattivi.
Art. 11, d.lgs. 546/1992
L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale subordinata.
Individua la capacità processuale degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione nel processo tributario.
Art. 22, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il ricorso deve essere depositato con la prova della notificazione all'ente che ha emesso l'atto impugnato; la mancanza determina l'inammissibilità.
Art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
L'appello deve contenere motivi specifici. La mera riproposizione delle censure di primo grado può essere formalmente ammissibile nel processo tributario, ma non è sufficiente a superare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992
Sono escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'avviso previsto dalla legge.
Art. 26, d.P.R. 602/1973
La cartella può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; l'avviso di ricevimento può provare la consegna anche quando l'atto sia ricevuto da un soggetto abilitato, come il custode.
Art. 49, d.P.R. 602/1973
Il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva, secondo la prospettazione dell'agente della riscossione; la sentenza, tuttavia, ha definito la causa principalmente per tardività e inammissibilità.
Art. 2946 c.c.
L'agente della riscossione ha invocato il termine ordinario decennale di prescrizione, sostenendo che il ruolo, quale titolo esecutivo, fosse soggetto a tale termine.
Art. 19-bis, legge 53/1994
La notificazione telematica dell'atto in formato PDF è stata ritenuta legittima, purché siano rispettate le regole applicabili alla notificazione via PEC e all'attestazione di conformità.
Art. 118, disposizioni di attuazione c.p.c.
Il giudice d'appello può richiamare la motivazione della sentenza di primo grado quando la ritenga adeguata e non siano state formulate contestazioni nuove e specifiche.
Cass. civ., Sez. III, n. 1304/2017
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma I, D.P.R. n. 602 del 1973.
Per la notificazione diretta tramite raccomandata si applicano le regole del servizio postale ordinario e non necessariamente quelle della legge 890/1982.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 10266/2018
Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti.
Entrambi i formati di firma digitale sono validi ed efficaci, anche ai fini processuali.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto tributario, il ricorso deve essere notificato e depositato nei confronti dell'ente che ha effettivamente emesso l'atto; notificare soltanto all'agente della riscossione può rendere inammissibile l'impugnazione di un avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate.
- La contestazione della notifica deve essere tempestiva e concreta. Se l'agente produce ricevute di ritorno o altra documentazione idonea a dimostrare la consegna, il giudice può considerare provata la notifica.
- La consegna della raccomandata a un soggetto abilitato, come il custode, può essere valida secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità automatica di una seconda raccomandata al destinatario.
- Un appello tributario dovrebbe confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di primo grado. La semplice ripetizione delle difese già svolte può non essere sufficiente a ottenere una riforma della decisione.
- È necessario distinguere tra giurisdizione tributaria e giudice ordinario: le controversie sui tributi spettano al giudice tributario, mentre quelle relative a contributi previdenziali o a determinate fasi dell'esecuzione possono spettare al giudice ordinario.
- L'estratto di ruolo è normalmente uno strumento informativo; la sua impugnazione richiede una concreta lesione o una specifica ragione che renda attuale l'interesse ad agire, oltre al rispetto dei termini processuali.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la natura del singolo credito e tutti gli atti interruttivi validamente notificati, come cartelle, intimazioni o altri atti di riscossione.
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