Cassazione Civile, Ordinanza n. 38318/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del mandato professionale conferito a un avvocato, il quale avrebbe dovuto predisporre e proporre un ricorso al TAR Lazio per ottenere l'annullamento di un atto dell'azienda sanitaria e la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione su competenze arretrate relative alla ricostruzione di carriera. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e, nel secondo motivo, anche degli artt. 1176, 1123 e 1281 c.c., sostenendo in sostanza che la corte di merito avesse errato nella valutazione delle prove e nell'accertamento dell'inadempimento professionale. Gli intimati, eredi dell'avvocato nel frattempo deceduto, resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso faceva riferimento a numerosi atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli in modo adeguato né indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e si risolvevano anche in doglianze sul vizio di motivazione oltre i limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito
art. 1176 c.c.
richiamato nel secondo motivo quale parametro di diligenza professionale, senza esame nel merito per inammissibilità
art. 1123 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di scrutinio decisivo
art. 1281 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di scrutinio decisivo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte afferma che, nonostante l'intestazione, le doglianze attingevano impropriamente il merito e il vizio motivazionale oltre i limiti consentiti dal n. 5
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati nel ricorso ne determina l'inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non già per contestare la valutazione delle prove o la motivazione in sé
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente richiama atti e documenti del merito senza riprodurli in modo sufficientemente specifico e senza indicarne esatta collocazione e reperibilità nei fascicoli, impedendo alla Corte il controllo sul fondamento delle censure.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito: se le doglianze mirano in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove, il ricorso è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la motivazione in sé né l'omessa o errata valutazione di specifiche risultanze probatorie.
- In sede di legittimità spetta al giudice di merito selezionare le prove ritenute più attendibili e idonee a fondare il convincimento; la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- La mancanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso preclude il vaglio della fondatezza nel merito e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38188/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38189/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38190/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38192/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38194/2021 del 03/12/2021
- ordinanza_civile · 3 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38196/2021 del 03/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →