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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38318/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un soggetto aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento del mandato professionale conferito a un avvocato, il quale avrebbe dovuto predisporre e proporre un ricorso al TAR Lazio per ottenere l'annullamento di un atto dell'azienda sanitaria e la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione su competenze arretrate relative alla ricostruzione di carriera. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e, nel secondo motivo, anche degli artt. 1176, 1123 e 1281 c.c., sostenendo in sostanza che la corte di merito avesse errato nella valutazione delle prove e nell'accertamento dell'inadempimento professionale. Gli intimati, eredi dell'avvocato nel frattempo deceduto, resistevano con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso faceva riferimento a numerosi atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli in modo adeguato né indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e si risolvevano anche in doglianze sul vizio di motivazione oltre i limiti del vigente art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito

  • art. 1176 c.c.

    richiamato nel secondo motivo quale parametro di diligenza professionale, senza esame nel merito per inammissibilità

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di scrutinio decisivo

  • art. 1281 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di scrutinio decisivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte afferma che, nonostante l'intestazione, le doglianze attingevano impropriamente il merito e il vizio motivazionale oltre i limiti consentiti dal n. 5

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati nel ricorso ne determina l'inammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non già per contestare la valutazione delle prove o la motivazione in sé

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente richiama atti e documenti del merito senza riprodurli in modo sufficientemente specifico e senza indicarne esatta collocazione e reperibilità nei fascicoli, impedendo alla Corte il controllo sul fondamento delle censure.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito: se le doglianze mirano in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove, il ricorso è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la motivazione in sé né l'omessa o errata valutazione di specifiche risultanze probatorie.
  • In sede di legittimità spetta al giudice di merito selezionare le prove ritenute più attendibili e idonee a fondare il convincimento; la Cassazione non è un terzo grado di merito.
  • La mancanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso preclude il vaglio della fondatezza nel merito e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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