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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19813/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della liberazione anticipata per il semestre risultante dall'unificazione di periodi di detenzione (9/5/2019-24/7/2019 e 11/7/2023-24/10/2023). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale si sia limitato a rilevare la mera pendenza di un procedimento per illecito tributario (contestato il 16/5/2023) senza valutare la pertinenza, la natura, la gravità e l'effettivo pregiudizio di tale condotta rispetto al percorso rieducativo del detenuto, e senza motivare adeguatamente come tale pendenza travolgesse il semestre formalmente unificato ma temporalmente distante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale distrettuale non abbia dato adeguata e non contraddittoria motivazione sulla compromissione dell'opera di rieducazione riferita al semestre 'ricucito', si sia limitato ad affermare apoditticamente che la pendenza del procedimento tributario 'travolge' il semestre e non abbia specificato natura, gravità, circostanze e sviluppi della pendenza né valutato l'effettiva incidenza di tale fatto sulla partecipazione all'opera rieducativa. La sentenza richiama i principi secondo cui la pendenza di un procedimento penale può essere considerata ma non è automaticamente preclusiva; occorre valutare la pertinenza e l'effettiva incidenza della condotta sul percorso rieducativo.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 92 del 2024

    decreto-legge n. 92 del 2024

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le recenti modifiche rafforzano il principio che la condotta incompatibile con la rieducazione debba essere commessa in ambiente penitenziario; la Corte però conferma che la pendenza può essere valutata anche se i fatti non sono ancora giudicati, fermo l'obbligo di valutare la pertinenza rispetto alla rieducazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 352 del 1991

    Corte costituzionale n. 352 del 1991

    Richiamata per affermare che la finalità della liberazione anticipata è favorire il reinserimento sociale del condannato che dimostra partecipazione all'opera di rieducazione; la partecipazione è il requisito richiesto dalla norma.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 276 del 1990

    Corte costituzionale n. 276 del 1990

    Usata per distinguere la partecipazione richiesta per la liberazione anticipata dalla più stringente prova di ravvedimento necessaria per misure extramurarie piu incisive.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015 (Carlesco)

    Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293

    Precisazione sul fatto che il giudice del merito valuta la 'meritevolezza' ma deve accertare la presenza, nel comportamento, di sintomi di evoluzione della personalità verso modelli sociali validi; per il beneficio conta la partecipazione all'opera rieducativa.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello)

    Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498

    Principio consolidato che il procedimento di sorveglianza può considerare fatti che sono mere ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale, ma con l'obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati all'opera di rieducazione.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013 (Cagnoni)

    Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni

    Richiamata a sostegno dell'orientamento che il giudice di sorveglianza può valutare fatti non ancora definitivamente giudicati ai fini dell'erogazione dei benefici, compatibilmente con la verifica della loro rilevanza rispetto alla rieducazione.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011 (Assisi)

    Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824

    Ulteriore supporto giurisprudenziale alla possibilità di considerare comportamenti seppur non definiti penalmente, sempre che sia valutata la loro incidenza sul percorso rieducativo.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007 (Negri)

    Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509

    Richiamata fra le pronunce che affermano la necessità di valutare la condotta del detenuto nella sua effettiva incidenza sulla rieducazione e non limitarsi alla mera esistenza di una pendenza.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento penale non è di per sé ostativa alla concessione della liberazione anticipata: il giudice di sorveglianza può tenerne conto ma deve valutare se e in che misura la condotta contestata incida sulla partecipazione all'opera rieducativa.
  • Il giudice deve motivare in modo chiaro e non contraddittorio la ragione per cui una pendenza preclude il beneficio: indicare la natura della contestazione, la gravità, le circostanze, gli sviluppi procedurali e l'effettiva pertinenza rispetto al percorso rieducativo.
  • Quando il semestre è il risultato di un'unificazione di periodi temporali distanti, il Tribunale deve spiegare perché una condotta recente deve travolgere anche periodi anteriori, valutando la continuità o la discontinuità del percorso rieducativo.
  • Comportamenti esterni all'ambiente penitenziario possono essere valutati ai fini rieducativi solo se tali comportamenti sono pertinenti e indicativi di mancata partecipazione al percorso di risocializzazione; non è sufficiente la sola segnalazione formale di un illecito.
  • In presenza di pendenze penali il giudice di sorveglianza ha il potere di valutare i fatti anche prima della definizione del procedimento penale, ma resta l'obbligo di una verifica sostanziale e motivata della loro incidenza sui benefici richiesti.

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