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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2785/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Intesa Sanpaolo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato d'ufficio inammissibile la sua opposizione all'esecuzione promossa dal Fallimento Emamò. La questione centrale era se la sentenza di primo grado (Tribunale di Ancona n.1087/2017), emessa dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e dopo la cessione del ramo d'azienda a Intesa, fosse opponibile a Intesa quale cessionaria. Intesa sosteneva che la sentenza fosse inopponibile perché emessa nei confronti della dante causa (Veneto Banca) post apertura della procedura concorsuale, che rende le decisioni inefficaci nei confronti degli organi della procedura, e che tale inopponibilità potesse essere fatta valere con opposizione all'esecuzione; il Fallimento contestava e ha ottenuto l'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Intesa Sanpaolo, confermando che: (i) in opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non possono essere dedotti fatti anteriori alla formazione del titolo, salvo che i vizi di formazione determinino l'inesistenza giuridica del provvedimento; (ii) la sentenza emessa nei confronti della Veneto Banca dopo la cessione del ramo d'azienda è opposabile alla cessionaria Intesa Sanpaolo in virtù del fenomeno successorio (art.111 c.p.c.) e del perimetro della cessione previsto dall'art.3 d.l. n.99/2017; (iii) la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione e non ha invece dovuto decidere il merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Intesa Sanpaolo è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio (liquidate in euro 19.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15% e esborsi euro 200).

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su titolo giudiziale la contestazione può riguardare vizi di formazione del provvedimento solo se tali vizi ne determinano l'inesistenza giuridica; le altre questioni di merito fondate su fatti anteriori devono essere dedotte nel processo in cui il titolo è stato emesso.

  • art. 161 c.p.c.

    la mancata sottoscrizione della stessa da parte del giudice (art. 161 secondo comma c.p.c.)

    L'art.161, secondo comma, indica l'ipotesi tipica di inesistenza giuridica della sentenza (es. mancata sottoscrizione); la Corte ha escluso che l'inopponibilità della sentenza per effetto della liquidazione coatta possa automaticamente rientrare in questa ipotesi.

  • art. 83 TUB (d.lgs. n.385/1993)

    Ai sensi dell'art.83 il giudizio che concerne crediti verso banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa diventa ex lege improcedibile dall'effetto della nomina dell'organo liquidatore, rendendo la sentenza inefficace nei confronti degli organi della procedura; tuttavia tale inefficacia non equivale a inesistenza giuridica del titolo rispetto a terzi/cessionari.

  • art. 96 Legge Fallimentare

    Richiamata nella discussione relativa alla necessità o meno di impugnazione da parte dell'organo della procedura; la Corte ha osservato che l'eventuale inefficacia della sentenza nei confronti dell'organo non è sanata dall'assenza di impugnazione e non impedisce la opponibilità al cessionario se il perimetro della cessione lo comprende.

  • art. 3 d.l. n. 99/2017 (conv. con mod. dalla l. n. 121/2017)

    lett. c) "relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività"

    L'art.3 delimita il perimetro della cessione dell'azienda (compresi i rapporti e le passività) con esclusioni specifiche indicate alla lett. c). La Corte ha ritenuto che le ragioni di credito sorte anteriormente alla cessione rientrano nel perimetro trasferito e pertanto possono produrre effetti nei confronti del cessionario.

  • art. 111 c.p.c.

    Il fenomeno della successione nel processo fa proseguire la lite con la parte originaria ma produce gli effetti sostanziali della pronuncia nei confronti del cessionario: pertanto un titolo formatosi contro la dante causa può essere azionato contro il cessionario.

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento all'autorità della cosa giudicata sostanziale: la Corte distingue l'efficacia formale del giudicato (che può formarsi anche su sentenze emesse dopo l'apertura della procedura) dall'efficacia sostanziale nei confronti degli organi della procedura concorsuale.

Massime di principio

  • In opposizione all'esecuzione basata su un titolo giudiziale, si possono dedurre solo i vizi di formazione che determinano l'inesistenza giuridica del provvedimento; le contestazioni fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo devono essere sollevate nel giudizio di merito in cui il titolo è stato emesso.
  • Una sentenza emessa contro una banca dopo l'apertura della liquidazione coatta può risultare inefficace nei confronti degli organi della procedura, ma ciò non implica necessariamente che il titolo sia inesistente o inutilizzabile contro un cessionario che abbia acquisito il ramo d'azienda e le relative passività nei termini previsti dalla norma sulla cessione.
  • Se il rapporto litigioso è stato trasferito per legge o contratto (es. art.3 d.l.99/2017), il cessionario può essere chiamato a rispondere delle decisioni già emesse o formatIdurante il giudizio e il titolo può essere esecutato nei suoi confronti tramite la successione processuale (art.111 c.p.c.); pertanto il cessionario dovrebbe intervenire tempestivamente nel processo di merito o sollevare l'eccezione nell'ambito del gravame.
  • Per ottenere il successo in un'opposizione all'esecuzione contro un titolo giudiziale, conviene verificare preliminarmente se esistono profili di inesistenza formale del titolo (es. vizi di sottoscrizione) che possano essere rilevati in sede esecutiva; le questioni sostanziali relative a fatti anteriori sono normalmente precluse in sede di opposizione.
  • Prassi consigliata: il curatore/liquidatore che intenda sottrarre l'operato di precedenti cedenti al recupero dovrebbe agire con tempestività in sede di merito o impugnare le sentenze ove previsto; il cessionario, per difendersi, deve valutare l'opportunità di intervenire nel processo originario o di proporre impugnazioni nelle sedi appropriate, onde evitare di trovarsi esposto a esecuzioni fondate su titoli già formati.

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