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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23157/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'iscrizione a ruolo e la decisione di merito relativa all'opposizione a cartella esattoriale per una multa (circolazione con carta di circolazione non aggiornata). Questione centrale: la soppressione dell'ufficio del Giudice di pace di Strongoli prevista dal d.lgs. 156/2012 e dai decreti ministeriali; il ricorrente sosteneva che l'ufficio fosse soppresso con decorrenza 29.4.2014 (d.m. 7.3.2014) prima della prima udienza e che, perciò, la causa non fosse un "nuovo procedimento" e le udienze fissate dovessero essere tenute presso l'ufficio soppresso per i sei mesi successivi. Il Tribunale aveva invece ritenuto nulla la sentenza di primo grado per vizio dell'atto introduttivo ritenendo diversa la competenza e valutando la soppressione dell'ufficio come avvenuta il 10.11.2014.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente: pur affermando che l'ufficio di Strongoli fu soppresso con decorrenza 29.4.2014 (d.m. 7.3.2014) e che le udienze fissate prima della soppressione dovevano tenersi nell'ufficio soppresso per sei mesi (fino al 29.10.2014), la Corte ha comunque confermato la decisione di merito nella sostanza. Ha inoltre osservato che il Tribunale, se rileva una nullità dell'atto introduttivo, ha l'obbligo di rimettere la causa al primo giudice o ordinare la rinnovazione dell'atto (art. 354 c.p.c.), obbligo che il Tribunale non ottemperò; tuttavia tale vizio procedurale non è stato dedotto dal ricorrente in cassazione e non può essere rilevato d'ufficio in questa sede. Non si è provveduto sulle spese processuali per mancata difesa delle parti intimante; la Corte ha altresì disposto l'obbligo da parte del ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 7 settembre 2012 n. 156

    Stabilisce la procedura per la soppressione degli uffici del Giudice di pace: pubblicazione, 60 giorni per istanze di mantenimento da parte degli enti locali, e ulteriore anno per decisioni ministeriali; art.5 comma 2 prevede che le udienze già fissate si tengano nei sei mesi successivi nell'ufficio soppresso.

  • Decreto ministeriale 7 marzo 2014

    allegati (Tabella/Allegato 1 e 2); art. 4 del decreto

    Ha approvato la tabella con gli uffici soppresse che non avevano istanze di mantenimento e ha disposto che quegli uffici cessano di funzionare dalla data di entrata in vigore del decreto (29.4.2014); sottolinea differenziazione tra uffici cessati immediatamente e quelli cessati successivamente per mancato rispetto di adempimenti.

  • Decreto ministeriale 10 novembre 2014

    Ha soppresso ulteriori uffici per i quali erano state presentate istanze di mantenimento poi non ritenute valide; non includeva Strongoli poiché questo era già stato soppresso dal d.m. 7.3.2014.

  • Circolare del Ministro della Giustizia 24 aprile 2014

    Indicava prassi amministrativa secondo cui nei "nuovi procedimenti" l'iscrizione doveva avvenire unicamente presso il nuovo ufficio competente (controllo SIGP); la Corte distingue i "nuovi procedimenti" (iniziati dopo la soppressione) dai procedimenti pendenti alla data di soppressione.

  • Codice di procedura civile

    art. 354, primo e quarto comma; art. 164

    Art. 354: il giudice d'appello che rilevi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo deve rimettere la causa al primo giudice; se la nullità riguarda atti diversi dalla notificazione deve ordinare la rinnovazione dell'atto. Art.164: possibilità per il giudice di emendare la nullità fissando un termine per regolarizzare.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente alla Corte di accertare i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La soppressione di un ufficio giudiziario decorre secondo la procedura e le date indicate nei decreti ministeriali: occorre verificare la data di entrata in vigore del decreto che ha elencato l'ufficio come soppresso.
  • I procedimenti il cui atto introduttivo è stato notificato prima della data di soppressione non sono "nuovi procedimenti"; le udienze già fissate prima della soppressione devono, ai sensi dell'art.5 d.lgs.156/12, svolgersi presso l'ufficio soppresso per i sei mesi successivi alla soppressione.
  • Gli atti di iscrizione a ruolo nei nuovi uffici (post-soppressione) non si applicano ai procedimenti già pendenti alla data di soppressione.
  • Se il giudice d'appello rileva una nullità processuale dell'atto introduttivo non può limitarsi a dichiarare la nullità: deve o rimettere la causa al primo giudice (nullità della notificazione) o ordinare la rinnovazione dell'atto (nullità di altri atti) ai sensi dell'art.354 c.p.c.; tale violazione dell'obbligo può essere dedotta per tempo dalle parti o altrimenti potrebbe precludere controlli successivi in sede di cassazione.
  • In caso di soppressione d'ufficio occorre controllare se gli enti locali abbiano presentato istanza di mantenimento e se abbiano adempiuto agli obblighi (locali, garanzie): la presenza o assenza di tali istanze determina la decorrenza effettiva della soppressione.
  • Per distinguere un "nuovo procedimento" da uno pendente alla soppressione, guardare la data di notifica dell'atto introduttivo rispetto alla data di cessazione di funzionamento dell'ufficio.

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