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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43579/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari contestati per i reati indicati; il ricorrente deduce vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari sostenendo che il consistente decorso del tempo e l'assenza di elementi concreti dimostrerebbero l'inesistenza del pericolo di reiterazione criminosa e la sproporzione della custodia cautelare rispetto al principio di extrema ratio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di merito, applicando il principio secondo cui il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti per escludere le esigenze cautelari; ha richiamato che la recente condanna con rito abbreviato alla pena di 4 anni e 8 mesi (con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1) conferma il rischio di recidiva, tenuto conto delle modalità 'simulatorie' dei reati e del loro scopo di reimpiego di denaro di provenienza illecita, nonché della possibilità di avvalersi del supporto di terzi se libero. Ha quindi ritenuto proporzionata e adeguata la permanenza agli arresti domiciliari. Per esito processuale il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma che riguarda uno dei reati contestati; la Corte ha evidenziato la natura 'simulatoria' delle condotte ascritte ai sensi di questa norma e la loro idoneità a dimostrare il rischio di reiterazione.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma relativa al reato di riciclaggio (reato contestato); la Corte ha considerato le modalità di commissione come finalizzate al reimpiego di denaro di provenienza illecita, elemento sintomatico ai fini del pericolo di reiterazione.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso: il giudizio abbreviato ha escluso la sussistenza di questa aggravante, ma la mancata applicazione non ha comunque inciso sull'apprezzamento del periculum cautelare operato dal Tribunale.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice al momento dell'emissione della misura cautelare (elemento da considerare nella valutazione iniziale della sussistenza delle esigenze cautelari).

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revoca o la sostituzione della misura: la Corte sottolinea che l'analoga valutazione temporale non è richiesta da quest'articolo per l'adozione di misure ablative successive, per cui il mero decorso del tempo non impone la revoca se non accompagnato da altri elementi.

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    Disposizione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; riguarda la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non bastano di per sé a giustificare la revoca o la sostituzione di una misura cautelare: occorrono elementi ulteriori che dimostrino un mutamento oggettivo dello "status libertatis" dell'imputato.
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari al momento dell'applicazione della misura deve tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292 c.p.p.), ma tale valutazione non si traduce automaticamente in obbligo di revoca se sopravvengono successi temporali senza altri segni di mutamento.
  • Una condanna o una pronuncia definitiva, anche con esclusione di aggravanti, può rafforzare la valutazione del pericolo di reiterazione se conferma modalità di commissione tipiche e finalità (es. reinvestimento di proventi illeciti) idonee a rendere probabile la recidiva.
  • La presenza di condizioni personali o di supporto esterno (ad es. aiuto di terzi) è un elemento concreto che il giudice può considerare nella valutazione dell'adeguatezza della misura e del rischio di reiterazione.
  • Le impugnazioni per cassazione rivolte esclusivamente a questioni di merito e di apprezzamento probatorio o logico della motivazione del giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili: per avere successo occorre indicare elementi di illegittimità rilevante e specifica della motivazione (contraddizione, illogicità manifesta, omissione di argomenti decisivi).

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