Cassazione Civile, Ordinanza n. 34057/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo lamentava che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale. In sostanza, il ricorrente contestava il dies a quo del termine per opporsi e la ritenuta tardività dell’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da solo a fondare l’inammissibilità. Ha aggiunto che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito perché il Tribunale aveva correttamente ritenuto raggiunta una forma equipollente di conoscenza del decreto, desumibile dall’annotazione "al visto PM" nel fascicolo, e aveva accertato che l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nulla è stato disposto sulle spese, sia per la qualità pubblicistica del ricorrente, sia perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio
art. 136 c.p.c.
richiamato nel combinato disposto quale schema di comunicazione del provvedimento, anche suscettibile di equipollenti
art. 702-bis c.p.c.
richiamato nel combinato disposto quale riferimento alla forma di comunicazione del provvedimento
art. 327 c.p.c.
ritenuto applicabile, quale termine lungo, ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito necessario per consentire la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente realizzata anche in forma equipollente rispetto a quella tipizzata, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
- Nel valutare la tempestività dell’opposizione o dell’impugnazione, il giudice può desumere la conoscenza legale o effettiva del provvedimento da elementi documentali del fascicolo, non essendo decisive le sole difficoltà organizzative dell’ufficio destinatario.
- Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero quale organo dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese anche in caso di soccombenza; inoltre, in caso di inammissibilità dell’impugnazione, può essere dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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