Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 182 del 28-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rivalutazione del 3,9% dei livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, e allega le nuove tabelle degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Precisa inoltre che gli importi dovranno essere ulteriormente maggiorati, per i nuclei con più di due figli, con decreto ministeriale di prossima emanazione, fermo restando l'aumento previsto per i nuclei con almeno due figli dalla legge n. 451/1994. Le sedi sono invitate a diffondere tempestivamente il contenuto ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato.

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

Rivalutazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare

La circolare dispone l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il periodo considerato, la rivalutazione è pari al 3,9% e produce effetti dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Quadro normativo e criterio di aggiornamento

La disciplina richiamata prevede che i livelli di reddito indicati nella tabella allegata al decreto istitutivo e le relative maggiorazioni siano rivalutati ogni anno, con efficacia dal 1° luglio, in misura corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente. Nel caso di specie, la variazione tra il 1993 e il 1994 è stata accertata nella misura del 3,9%.

Decorrenza della nuova misura e arrotondamento

I livelli di reddito già vigenti per il periodo 1° luglio 1994 - 30 giugno 1995 sono stati quindi rivalutati con il predetto indice. Gli importi ottenuti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori. Le tabelle allegate riportano i nuovi valori da applicare dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Tabelle allegate e tipologie di importo

La circolare annuncia l'allegazione di cinque tabelle, relative alla determinazione dell'assegno:

  • importo mensile;
  • importo giornaliero;
  • importo settimanale;
  • importo quattordicinale;
  • importo quindicinale.

Le tabelle articolano gli importi in funzione dei livelli di reddito familiare, espressi in migliaia di lire, e del numero dei componenti del nucleo familiare. Sono inoltre previste diverse colonne identificative delle varie situazioni soggettive richiamate nelle note.

Categorie di richiedenti e note applicative

Le note alle tabelle precisano le categorie cui si applicano i diversi livelli:

  • la colonna I si applica alla generalità dei richiedenti, salvo le eccezioni indicate;
  • la colonna II si applica ai richiedenti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi, nubili o in stato di abbandono;
  • la colonna III si applica ai richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano soggetti con infermità o difetto fisico o mentale tali da determinare assoluta e permanente impossibilità di lavorare proficuamente, ovvero minorenni con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti propri dell'età;
  • la colonna IV si applica ai richiedenti nelle condizioni di cui alla colonna II e con la presenza nel nucleo di soggetti nelle condizioni di cui alla colonna III.

La nota relativa al nucleo di un solo componente precisa che tale ipotesi riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa quindi i datori di lavoro.

Maggiorazioni per nuclei con figli

La circolare segnala che gli importi dovranno essere ulteriormente maggiorati per i nuclei con più di due figli, secondo quanto sarà stabilito da un decreto ministeriale di attuazione dell'art. 47 quinquies della legge 22 marzo 1995, n. 85, di prossima emanazione. Resta comunque applicabile l'aumento di lire 20.000 mensili per ogni figlio, escluso il primo, per i nuclei con almeno due figli, previsto dall'art. 12, comma 8, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Adempimenti informativi

Le Sedi sono invitate a diffondere con tempestività il contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato, al fine di consentire l'applicazione corretta dei nuovi importi dell'assegno per il nucleo familiare.

Punti principali

Rivalutazione dei livelli di reddito

In applicazione della disciplina richiamata, i livelli di reddito della tabella dell'assegno per il nucleo familiare vengono rivalutati annualmente dal 1° luglio in base alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il passaggio dall'anno 1993 al 1994 la variazione è stata pari al 3,9%.

Decorrenza e arrotondamento degli importi

La rivalutazione è stata applicata ai livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 1994 - 30 giugno 1995. Gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori. Le nuove tabelle valgono dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Allegati con gli importi dell'assegno

Sono allegate le tabelle per la determinazione dell'importo dell'assegno in misura mensile, giornaliera, settimanale, quattordicinale e quindicinale. Le tabelle riportano i livelli di reddito familiare e gli importi corrispondenti in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, con diverse fasce applicabili alle varie situazioni soggettive previste dalle note.

Maggiorazioni per nuclei numerosi e casi particolari

Gli importi dovranno essere maggiorati, per i nuclei con più di due figli, nelle misure che saranno determinate da un futuro decreto ministeriale di attuazione dell'art. 47 quinquies della legge 22 marzo 1995, n. 85. Resta comunque fermo l'aumento di lire 20.000 mensili per ogni figlio, escluso il primo, per i nuclei con almeno due figli, previsto dall'art. 12, comma 8, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Diffusione della circolare

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle rispettive associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato il contenuto della circolare con la massima sollecitudine.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.