Circolare numero 184 del 30-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’obbligo di assicurazione contro la tubercolosi, previsto dalla legge 1 luglio 1955 n. 552, si applica al personale con rapporto di impiego o di lavoro presso cliniche universitarie e ospedali militari, in quanto tali strutture rientrano tra le istituzioni sanitarie considerate dalla norma. Restano invece esclusi i dipendenti che, pur operando in tali presidi, abbiano la qualifica di personale di ruolo dello Stato, poiché la legge non deroga al regime di esclusione previsto dall’art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827. Le sedi dell’Istituto devono attenersi a questo criterio.
Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi per il personale di cliniche universitarie e ospedali militari
Assicurazione contro la tubercolosi per il personale di cliniche universitarie e ospedali militari
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull’applicazione della legge 1 luglio 1955, n. 552, in tema di assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Il tema centrale è l’inclusione, o meno, del personale delle cliniche universitarie e degli ospedali militari nel campo di applicazione della norma, tenendo conto del regime di esclusione previsto per i dipendenti di ruolo dello Stato.
Quadro normativo di riferimento
La legge 1 luglio 1955, n. 552 ha esteso l’obbligo assicurativo contro la tubercolosi a tutto il personale, di qualsiasi categoria, che presta la propria opera presso:
- sanatori,
- ospedali civili e psichiatrici,
- cliniche,
- consorzi antitubercolari,
- ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
La circolare richiama inoltre l’art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude i dipendenti di ruolo dello Stato dalle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi gestite dall’Istituto, in quanto destinatari di un trattamento di quiescenza e previdenza proprio del personale statale.
Chiarimento sul personale delle cliniche universitarie e degli ospedali militari
In passato era sorto il dubbio se il personale delle cliniche universitarie e degli ospedali militari dovesse essere ricompreso tra i soggetti obbligati, e quindi se la legge n. 552/1955 dovesse essere letta come deroga parziale al regime di esclusione previsto dall’art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935.
Sul punto si era già espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva, affermando che:
- le cliniche universitarie e gli ospedali militari, pur non avendo autonoma personalità giuridica, rientrano tra le istituzioni sanitarie considerate dalla legge n. 552/1955;
- di conseguenza, il personale con rapporto di impiego o di lavoro presso tali strutture è soggetto all’obbligo di assicurazione contro la tubercolosi.
Limiti dell’obbligo assicurativo
La circolare precisa tuttavia che l’obbligo non si estende a tutti i dipendenti che operano nelle strutture in questione. Restano esclusi coloro che, pur essendo addetti a cliniche universitarie o ospedali militari, rivestano la qualifica di personale di ruolo dello Stato.
Il motivo è che la legge n. 552/1955 non ha derogato al regime di esclusione sancito dall’art. 38, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935. Pertanto, il criterio distintivo non è la mera prestazione dell’attività presso la struttura sanitaria, ma la natura del rapporto di lavoro e lo status giuridico del dipendente.
Indicazioni applicative
La Direzione generale considera il criterio interpretativo indicato come corretto e vincolante per l’attività dell’Istituto. Le sedi devono quindi uniformarsi a tale indirizzo, applicando l’obbligo assicurativo:
- al personale assunto con rapporto di impiego o di lavoro presso cliniche universitarie e ospedali militari;
- con esclusione del personale di ruolo dello Stato, anche se operante presso le medesime strutture.
Sintesi operativa
In conclusione, la circolare afferma che le cliniche universitarie e gli ospedali militari rientrano tra le istituzioni sanitarie rilevanti ai fini della legge n. 552/1955, ma l’assicurazione contro la tubercolosi è dovuta solo per il personale non appartenente ai ruoli statali. Il chiarimento è finalizzato a uniformare il comportamento delle sedi dell’Istituto nell’applicazione della disciplina assicurativa.
Punti principali
Oggetto del chiarimento
La circolare risponde a richieste di chiarimento sul campo di applicazione della legge 1 luglio 1955 n. 552, con particolare riferimento al personale delle cliniche universitarie e degli ospedali militari.
Ambito della legge n. 552/1955
La norma ha esteso l’obbligo assicurativo contro la tubercolosi a tutto il personale di qualsiasi categoria che presta la propria opera presso sanatori, ospedali civili e psichiatrici, cliniche, consorzi antitubercolari e ogni altra istituzione pubblica sanitaria.
Rapporto con l’esclusione dei dipendenti statali
I dipendenti di ruolo dello Stato sono esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi gestite dall’Istituto, ai sensi dell’art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, perché destinatari del trattamento previdenziale proprio del personale statale.
Qualificazione di cliniche universitarie e ospedali militari
Secondo il Consiglio di Stato, le cliniche universitarie e gli ospedali militari, pur privi di autonoma personalità giuridica, sono inclusi tra le istituzioni sanitarie rilevanti ai fini della legge 1 luglio 1955 n. 552.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
L’assicurazione contro la tubercolosi è obbligatoria per il personale assunto con rapporto di impiego o di lavoro presso la clinica universitaria o l’ospedale militare. L’obbligo non si estende ai dipendenti che, pur addetti a tali strutture, siano inquadrati come personale di ruolo dello Stato, poiché la legge n. 552/1955 non ha derogato all’art. 38, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935.
Indicazione operativa per le sedi
La Direzione generale conclude che il criterio interpretativo indicato è corretto e dispone che le sedi dell’Istituto vi si uniformino.
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