Circolare numero 181 del 27-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riassume i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro sull’applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità introdotto dall’art. 13 della legge n. 724/1994. Viene precisato, da un lato, come individuare la data di avvio delle procedure rilevanti per i lavoratori interessati da CIGS e da interventi straordinari analoghi; dall’altro, viene chiarito che le deroghe relative ai lavoratori del settore privato cessati dal rapporto entro il 30 settembre 1994 si applicano in base al regime assicurativo e quindi anche ad eventuali dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti all’AGO. La circolare richiama inoltre il termine di efficacia del blocco, fissato al 30 giugno 1995, con operatività delle istruzioni già fornite per le pensioni con decorrenza fino al 1 giugno 1995 incluso.
Chiarimenti sulle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità ex art. 13 L. 724/1994
Chiarimenti sulle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità ex art. 13 L. 724/1994
La circolare contiene i chiarimenti del Ministero del Lavoro, trasmessi con lettera n. 7/61150/L.724/94 del 17 giugno 1995, in merito all’applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità previsto dall’art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. I chiarimenti riguardano sia i lavoratori interessati da interventi di cassa integrazione straordinaria o trattamenti analoghi, sia i lavoratori del settore privato cessati dal rapporto entro il 30 settembre 1994.
Ambito della deroga per i lavoratori in CIGS
In relazione ai lavoratori dipendenti da imprese alle quali sia concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, il Ministero chiarisce che la deroga di cui all’art. 13, comma 4, lettera d), della legge n. 724/1994 può essere applicata senza distinzioni a tutte le fattispecie che prevedono la concessione della CIGS. Il richiamo alle procedure di consultazione sindacale avviate ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, deve essere letto in coerenza con la finalità originaria di tale norma, cioè l’assoggettamento di tutti gli interventi di CIGS alla preventiva consultazione sindacale.
Individuazione della data di avvio della procedura
La circolare precisa che, ove la normativa specifica non richieda espressamente le consultazioni sindacali, l’avvio della procedura può essere individuato:
- nella richiesta di integrazione salariale;
- nella richiesta di trattamento di solidarietà;
- nei casi di CIGS disposta per legge, nella data del provvedimento legislativo di riconoscimento.
Resta fermo il riferimento alla precedente impostazione secondo cui, nei casi in cui le consultazioni siano previste, la data di avvio coincide con la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative della durata prevista della contrazione o sospensione dell’orario e del numero dei lavoratori interessati.
Decorrenza delle pensioni in deroga
Per le pensioni di anzianità liquidate in deroga al blocco, il Ministero richiama le regole di decorrenza già indicate dalle circolari n. 338 del 24 dicembre 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995, con riferimento:
- all’art. 1, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438;
- all’art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- all’art. 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Deroghe per i lavoratori del settore privato cessati entro il 30 settembre 1994
La circolare chiarisce che le deroghe al blocco previste dall’art. 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, e dall’art. 13, comma 4, lettere a) e b), della legge n. 724/1994, riguardano i lavoratori del settore privato cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e che da tale data non prestino attività lavorativa, nonché i lavoratori cessati entro la stessa data che abbiano presentato domanda di pensione anteriormente al 28 settembre 1994.
Il Ministero precisa però che l’espressione "per i lavoratori del settore privato" deve essere riferita al rapporto assicurativo previdenziale e non al rapporto di lavoro. Ne deriva che la disciplina si applica a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, inclusi eventuali dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Termine di efficacia del blocco
La circolare richiama infine che le disposizioni sul blocco dei pensionamenti anticipati hanno effetto fino al 30 giugno 1995. Pertanto, le istruzioni fino ad allora impartite restano applicabili per le pensioni di anzianità con decorrenza fino al 1 giugno 1995 compreso. Per le pensioni con decorrenza successiva, la circolare segnala che potrebbe intervenire una diversa disciplina normativa, i cui contenuti non sono al momento prevedibili.
Punti principali
Deroga per lavoratori in CIGS o in trattamenti straordinari analoghi
Il Ministero del Lavoro ritiene applicabile la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità, prevista dall’art. 13, comma 4, lettera d), della legge n. 724/1994, a tutte le fattispecie che comportano la concessione della CIGS. Per le procedure avviate prima del 31 dicembre 1994 rileva, in via generale, la comunicazione alle rappresentanze sindacali della durata prevista della riduzione o sospensione dell’orario e del numero dei lavoratori interessati. Nei casi in cui la consultazione sindacale non sia prevista espressamente, la procedura si considera avviata con la richiesta di integrazione salariale o di trattamento di solidarietà, oppure, se la CIGS è disposta per legge, con la data del provvedimento legislativo di riconoscimento.
Decorrenza delle pensioni in deroga
Per i lavoratori ammessi al pensionamento di anzianità in deroga al blocco, la decorrenza delle pensioni deve essere determinata secondo le disposizioni richiamate dalla circolare, in particolare l’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 438/1992, l’art. 11, comma 8, della legge n. 537/1993 e l’art. 1, comma 6, della legge n. 451/1994, già richiamate anche dalle circolari n. 338/1994 e n. 65/1995.
Deroghe per lavoratori del settore privato cessati entro il 30 settembre 1994
Le deroghe previste dall’art. 1, comma 4, lettera c), del D.L. n. 654/1994 e dall’art. 13, comma 4, lettere a) e b), della legge n. 724/1994, relative ai lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994, si applicano in base al rapporto assicurativo previdenziale e non al rapporto di lavoro. Di conseguenza, esse valgono per tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, compresi eventuali dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Durata del blocco dei pensionamenti anticipati
La circolare segnala che il blocco dei pensionamenti anticipati ha effetto fino al 30 giugno 1995. Le istruzioni già impartite restano quindi operative per le pensioni di anzianità con decorrenza fino al 1 giugno 1995 compreso; per decorrenze successive potrebbe intervenire una diversa disciplina normativa, al momento non prevedibile nei contenuti.
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