Sentenza del 23/03/2018 n. 7271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per mancata formulazione dei quesiti prescritti dall'art. 366-bis c.p.c. Di conseguenza, ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, poiché notificato oltre il termine interno di quaranta giorni previsto dall'art. 371 c.p.c. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento fiscale riguardava, ai fini IRPEG, IVA e IRAP, l'omessa registrazione di ricavi derivanti dalla vendita di autovetture e dalla manodopera, l'indeducibilità dei costi di carburante, la duplicazione di costi per ricambi e manodopera e l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni inesistenti. La contribuente ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale, ma i quattro motivi del ricorso principale non contenevano i quesiti di fatto e di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
quesiti, rispettivamente di fatto e di diritto
Per le sentenze soggette ratione temporis a tale disposizione, il ricorso per cassazione doveva contenere, per ciascun motivo, uno specifico quesito di diritto o di fatto. La loro mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 371 c.p.c.
termine di quaranta giorni
Il ricorso incidentale deve essere proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, oltre che entro il termine ordinario per impugnare. Il mancato rispetto del termine interno rende inefficace o inammissibile il ricorso incidentale quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione: la mancanza di elementi essenziali può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Il ricorso incidentale deve essere notificato entro il termine interno di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale e, comunque, entro il termine ordinario per impugnare. Il rispetto del solo termine ordinario non è sufficiente.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale conserva efficacia soltanto se è stato tempestivamente proposto secondo entrambi i termini previsti.
- La decisione evidenzia che i termini processuali hanno funzioni diverse: il termine esterno tutela la stabilità dei rapporti giuridici, mentre quello interno garantisce la parità processuale e il diritto di difesa del ricorrente principale.
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