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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 4435 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - Cessione onerosa di immobile - Art. 67 T.U.I.R. - Interpretazione estensiva - Illegittima - Astratta previsione edificatoria in aumento - Terreno "edificabile" - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF della plusvalenza realizzata mediante la cessione onerosa di un compendio immobiliare composto da terreni e fabbricati. L'Amministrazione aveva qualificato il bene come "terreno edificabile" sulla base di una previsione urbanistica astratta che consentiva un incremento edificatorio rispetto ai fabbricati esistenti, applicando così la disciplina dell'art. 67 T.U.I.R. Il ricorrente contestava tale interpretazione, sostenendo che la sola potenzialità edificatoria ulteriore non fosse sufficiente a trasformare il cespite in un terreno edificabile ai fini fiscali.

La decisione

La sentenza ha escluso la possibilità di interpretare estensivamente le fattispecie imponibili previste dall'art. 67 T.U.I.R. e ha ritenuto che una mera previsione edificatoria astratta, riferita a un incremento dei fabbricati già esistenti, non consenta di qualificare automaticamente il bene ceduto come terreno edificabile. Di conseguenza, la plusvalenza non può essere tassata applicando de plano il regime previsto per la cessione di terreni edificabili.

Norme richiamate

  • Art. 67 del T.U.I.R.

    Le plusvalenze derivanti da cessione onerosa di beni immobili, appartenenti alle categorie indicate dalla norma, devono essere sottoposte a tassazione progressiva.

    La norma individua in modo tassativo le fattispecie di plusvalenza imponibile; non è consentito estenderne l'ambito applicativo a beni che non rientrino effettivamente nelle categorie previste.

  • Cassazione n. 15629/2014

    È illegittima un'interpretazione estensiva delle fattispecie previste dall'art. 67 T.U.I.R.; la qualificazione fiscale di un bene deve fondarsi sulla sua effettiva natura giuridica e urbanistica, non su una mera potenzialità edificatoria astratta.

Massime di principio

  • Le norme tributarie che individuano fattispecie imponibili non possono essere applicate per analogia o interpretate estensivamente a danno del contribuente.
  • La semplice previsione urbanistica di un aumento della capacità edificatoria di fabbricati esistenti non rende automaticamente il relativo terreno un "terreno edificabile" ai fini dell'IRPEF.
  • Per qualificare un bene come terreno edificabile occorre verificare la sua concreta e giuridicamente riconosciuta destinazione edificatoria, non una potenzialità meramente astratta o accessoria.
  • In caso di cessione di terreni e fabbricati, la tassazione della plusvalenza deve essere ricondotta alla specifica categoria prevista dall'art. 67 T.U.I.R., senza estendere il regime dei terreni edificabili a immobili diversi.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare gli elementi concreti che giustificano la qualificazione edificatoria del bene e non può fondarsi esclusivamente su una generica possibilità di incremento edilizio.

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