Cassazione Civile, Ordinanza n. 09330/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una aspirante inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023, che chiedeva il riposizionamento in graduatoria e il riconoscimento di un punteggio maggiore per il servizio prestato per più anni presso istituti scolastici come OSA e ASACOM, sostenendo che tale servizio dovesse essere valutato come "altro servizio" ai sensi del D.M. n. 50 del 2021. L’amministrazione non aveva riconosciuto inizialmente quel punteggio e, a seguito di reclamo, aveva comunque mantenuto una decurtazione rispetto al punteggio rivendicato. Il Tribunale ordinario di Ragusa aveva poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo la materia devoluta al giudice amministrativo, in quanto relativa alla formazione di graduatorie con carattere concorsuale. Il TAR adito in riassunzione ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la procedura fosse vincolata, priva di discrezionalità e non assimilabile a un concorso. Le Sezioni Unite hanno affrontato solo il tema della giurisdizione, non il merito del punteggio.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda riguardasse non l’impugnazione diretta della disciplina generale delle graduatorie, ma l’accertamento del diritto della singola interessata a ottenere il corretto punteggio e il conseguente miglior posizionamento in graduatoria. Ha quindi cassato la pronuncia del Tribunale di Ragusa che aveva declinato la giurisdizione. Non sono state liquidate spese, per la natura del conflitto negativo di giurisdizione e per la mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4
Norma base che disciplina le supplenze del personale scolastico ATA e incide sull’impianto delle graduatorie; la Corte la richiama per evidenziare che le graduatorie di istituto sono strumenti di gestione delle supplenze e non procedure concorsuali in senso stretto.
D.M. n. 430/2000, art. 5, comma 6
Stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia; è richiamato per ricostruire il quadro normativo della formazione delle graduatorie.
D.M. n. 430/2000, art. 6
Individua la funzione delle graduatorie di istituto/circolo come strumento residuale per il conferimento delle supplenze quando non sia possibile attingere alle altre graduatorie.
D.M. n. 430/2000, art. 8
Rinvia a un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini, delle modalità di presentazione delle domande e della formazione delle graduatorie.
D.M. n. 50/2021
Decreto attuativo che regola le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024, stabilendo requisiti, termini e modalità di inserimento, conferma, aggiornamento e depennamento.
Massime di principio
- Le controversie sul corretto punteggio e sul conseguente posizionamento di un aspirante già inserito in graduatoria scolastica, quando non investono direttamente la validità della disciplina regolamentare che governa la graduatoria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, basata su punteggi predeterminati da norme e tabelle ministeriali e priva di valutazioni comparative discrezionali, non integra una procedura concorsuale in senso stretto.
- La discrezionalità amministrativa permane nella disciplina generale e nella fissazione delle regole di formazione delle graduatorie, ma una volta definito il sistema di attribuzione dei punteggi l’attività di collocazione e rettifica è vincolata e dà luogo a diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario.
- Se la domanda è diretta all’accertamento del diritto del singolo all’inserimento o alla corretta collocazione in graduatoria, con eventuale disapplicazione incidentale dell’atto ostativo, la giurisdizione è ordinaria; se invece si impugna in via diretta l’atto generale o normativo che disciplina la graduatoria, la giurisdizione è amministrativa.
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