Cassazione Penale, Sentenza n. 25840/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.). Il ricorrente deduce l'erronea esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, c.p., sostenendo che la sua immediata e spontanea presentazione alle forze dell'ordine, appena rientrato in Italia, integri la riduzione di pena prevista dalla norma. La Corte di appello aveva motivato il diniego ritenendo che, essendo rimasto all'estero per quattro mesi e non avendo posto in essere azioni positive per eliminare le conseguenze dell'evasione (i carabinieri avrebbero più volte cercato l'imputato senza trovarlo), non poteva riconoscersi l'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 385, comma 4, c.p. richiede solo che l'evaso si costituisca in carcere o presso gli organi di vigilanza "prima della condanna" e che la costituzione sia volontaria (non frutto di costrizione fisica delle forze dell'ordine). Non è necessario valutare la spontaneità in senso psicologico né escludere la rilevanza della durata dell'evasione o l'assenza di iniziative riparatorie durante il periodo all'estero. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al diniego dell'attenuante, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 385, comma 4, codice penale
La diminuzione di pena spetta quando "l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna"; è sufficiente la costituzione volontaria presso il carcere o gli organi di vigilanza prima della condanna, senza richiedere ulteriori requisiti quali la prova della spontaneità psicologica o di atti riparatori
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29935 del 13/06/2022 (Muggeri)
Stabilisce che non rilevano le ragioni soggettive che muovono l'agente; si tratta di circostanza oggettiva, ancorata alla condotta materiale della costituzione in carcere o sua equipollente
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 14628 del 2023 (Di Dio)
Conferma che il mancato inizio di ricerche da parte delle forze dell'ordine non è condizione per applicare l'attenuante; il risparmio di energie nella ricerca è uno scopo ma non un presupposto della norma
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 7514 del 21/01/2016 (Cortese)
Affronta il tema della non duplicazione della stessa circostanza di fatto per riconoscere sia l'attenuante speciale sia le attenuanti generiche, richiamando l'autonomia dei presupposti; la sentenza in esame precisa però i limiti di tale argomentazione rispetto all'art. 385, comma 4
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014 (Riccio)
Richiamata nella discussione sulla spontaneità della presentazione alla polizia giudiziaria; la Cassazione nel caso concreto chiarisce che la norma speciale non richiede la prova della spontaneità psicologica
Massime di principio
- L'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, c.p. si applica ogni qualvolta l'evaso si costituisce volontariamente in carcere o presso gli organi di vigilanza prima della pronuncia di condanna; non è necessario dimostrare la 'spontaneità' intesa come elemento soggettivo profondo.
- La durata dell'evasione (anche se relativamente lunga) non esclude automaticamente il riconoscimento dell'attenuante: l'unico limite temporale rilevante è la pronuncia di condanna.
- Non è richiesto che l'evaso compia atti ulteriori di riparazione o di eliminazione delle conseguenze dell'evasione per ottenere la riduzione di pena prevista dall'art. 385, comma 4.
- Il criterio rilevante è la costituzione volontaria presso il carcere o gli organi preposti; eventuali sforzi delle forze dell'ordine nella ricerca non sono un presupposto normativo per escludere l'attenuante.
- Il riconoscimento dell'attenuante speciale non è automaticamente incompatibile con il riconoscimento di attenuanti generiche, ma il giudice deve evitare una doppia valorizzazione ingiustificata dello stesso elemento di fatto nella motivazione.
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