Sentenza n. 7709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Campania n. 3401/2025, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego comunale del 15 ottobre 2020 della domanda di condono edilizio presentata nel 1995; il diniego contestato era fondato su più ragioni, tra cui il superamento del limite volumetrico di 750 mc, carenze documentali e mancati pagamenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 3401/2025, contestando il diniego del Comune di Boscoreale relativo alla domanda di condono presentata nel 1995 per opere in difformità dalla concessione edilizia n. 31/1993. Con il primo motivo ha censurato la decisione del TAR di definire il giudizio senza attendere la pronuncia sul distinto giudizio riguardante atti incidenti sul titolo edilizio originario, deducendo che la validità di tale titolo fosse determinante per individuare le opere effettivamente da condonare; ha richiamato anche successive pronunce del TAR e del Consiglio di Stato. Con il secondo motivo ha contestato sia la qualificazione del diniego come provvedimento plurimotivato sia il calcolo volumetrico del primo giudice: secondo l’appellante, la superficie di 593,35 mq utilizzata nel calcolo comprendeva anche consistenze già legittimate dalla concessione e le ulteriori ragioni ostative dipendevano dall’asserito superamento della soglia. In primo grado aveva inoltre contestato le carenze documentali e i mancati pagamenti di oblazione e oneri, sostenendo di avere adempiuto alle richieste comunali; tali contestazioni non sono state però specificamente riproposte in appello. Una relazione tecnica asseverata del 24 luglio 2026 ha individuato le opere nell’ampliamento del secondo piano e ne ha indicato la volumetria in 742,14 mc. Ministero e Procura Generale hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il capo relativo alla procedura RESA non era stato appellato. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione preliminare e dichiarato il Ministero della Giustizia estraneo al residuo thema decidendum: l’unico capo della sentenza riguardante attività statale, relativo alla procedura RESA n. 799/2013, non era stato impugnato. Ha quindi dichiarato inammissibile l’appello per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Il diniego era fondato su una pluralità di ragioni e il Collegio ha ritenuto autonome, rispetto al profilo volumetrico, quelle concernenti pagamenti e documentazione. Le contestazioni di primo grado su oblazione, oneri e integrazioni documentali, non esaminate dal TAR, avrebbero dovuto essere riproposte espressamente ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il richiamo narrativo alle difese precedenti e la contestazione dell’autonomia delle motivazioni non erano sufficienti. Tali ragioni non riproposte sono rimaste idonee a sorreggere il diniego, sicché l’eventuale accoglimento delle censure sulla sospensione del giudizio o sul calcolo della volumetria non avrebbe procurato l’annullamento perseguito. In via di completezza, il Collegio ha osservato che l’ordinanza del TAR del 28 marzo 2024 aveva disposto un rinvio ritenuto opportuno, non la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; inoltre, le pronunce sopravvenute sul titolo edilizio non accertavano la consistenza delle opere comprese nella domanda di condono. La domanda del 1995 indicava già 593,35 mq come superficie da condonare, dopo avere sottratto 561,09 mq riferiti alla concessione; la relazione del 2026 non poteva sostituire retroattivamente una diversa delimitazione dell’oggetto della sanatoria e non dimostrava la coincidenza tra la nuova ricostruzione e l’originaria domanda. Non è stato quindi necessario decidere nel merito l’esatta volumetria, né stabilire se fosse corretto il calcolo di 1.661,38 mc effettuato dal TAR. Spese del grado integralmente compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Secondo il principio di devoluzione proprio del giudizio di appello, le domande e le questioni dichiarate assorbite o comunque non esaminate dal giudice di primo grado non entrano automaticamente nel giudizio di secondo grado, ma devono essere ritualmente riproposte dalla parte interessata; in difetto, esse si intendono rinunciate e ne è precluso l’esame da parte del giudice di appello.
Le questioni non esaminate o assorbite in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello. Non bastano un richiamo nella parte narrativa alle difese precedenti o una censura che si limiti a contestare l’autonomia delle ragioni del provvedimento: occorre manifestare la volontà di sottoporre nuovamente al giudice quelle specifiche contestazioni.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’appello deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L’appello è inammissibile per carenza di interesse quando ragioni autonome del provvedimento impugnato restano incontestate e sono comunque idonee a sorreggerlo, rendendo incapace di procurare l’utilità richiesta l’eventuale accoglimento delle residue censure.
art. 39, comma 1, l. 724/1994
L’oggetto del procedimento di condono deve essere individuato con riferimento alle opere quali rappresentate dall’interessato nella domanda di sanatoria e nella documentazione che ne delimita il contenuto.
La consistenza delle opere oggetto del condono va determinata sulla base della domanda originaria e della documentazione che ne definisce l’oggetto. Una relazione tecnica successiva può chiarire dati già riferibili a quell’oggetto, ma non può sostituire retroattivamente una delimitazione diversa e più circoscritta dell’abuso.
art. 295 c.p.c.
L’ordinanza collegiale n. 2059 del 28 marzo 2024 non aveva disposto la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma si era limitata a ritenere «opportuno» il rinvio della trattazione in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 13689/1993.
Il rinvio disposto perché ritenuto opportuno in attesa della definizione di un altro giudizio non equivale a una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e non preclude al giudice di rivalutare, al momento della decisione, l’effettiva rilevanza della questione pregiudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, le domande e le questioni assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il mero richiamo alle difese precedenti nella ricostruzione narrativa dell’appello non è sufficiente e, in mancanza di riproposizione, le questioni si intendono rinunciate.
- Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome, ciascuna potenzialmente idonea a sorreggerne il contenuto, la mancata contestazione in appello di una ragione rimasta incontestata e tuttora efficace comporta carenza di interesse all’esame delle censure contro le altre ragioni, se il loro accoglimento non può procurare l’utilità sostanziale richiesta.
- La contestazione dell’autonomia delle diverse motivazioni di un provvedimento non equivale alla riproposizione delle specifiche censure di fatto e di diritto già dedotte contro ciascuna ragione ostativa e non esaminate dal primo giudice.
- L’oggetto di una domanda di condono edilizio è delimitato dalle opere rappresentate nell’istanza originaria e nella documentazione che ne definisce il contenuto; una relazione tecnica successiva può chiarire tale oggetto, ma non può modificarlo retroattivamente introducendo una diversa e più circoscritta consistenza dell’abuso.
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