Sentenza n. 829/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sabaudia n. -OMISSIS-, recante il diniego della domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale della domanda di condono edilizio relativa alla realizzazione di una tettoia, all'ampliamento dell'unità immobiliare e alla chiusura di un portico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego della domanda presentata ai sensi del cosiddetto terzo condono, deducendo, in primo luogo, l'erroneità della motivazione e l'eccesso di potere per non avere il Comune considerato che i vincoli paesaggistici sarebbero stati imposti dopo la realizzazione degli abusi, che le opere sarebbero state conformi alla disciplina urbanistica e che non sarebbe stata adeguatamente valutata la compatibilità ambientale. In secondo luogo, ha sostenuto che la parte della domanda relativa a modifiche interne dell'immobile avrebbe dovuto essere valutata alla luce del d.P.R. 31/2017, non necessitando più di autorizzazione paesaggistica. In memoria ha inoltre richiamato l'affidamento derivante dall'inerzia ultradecennale del Comune. Ha chiesto anche l'acquisizione dell'intero fascicolo amministrativo relativo alla domanda di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rigettato l'istanza istruttoria, ritenendola generica, esplorativa e non necessaria, poiché la documentazione già prodotta era sufficiente e il ricorrente aveva potuto difendersi compiutamente; ha inoltre rilevato che, se la documentazione fosse stata indispensabile, il ricorrente avrebbe potuto attivare l'accesso agli atti e il rito ex art. 116, comma 2, c.p.a. Nel merito, il Collegio ha rilevato che lo stesso istante aveva qualificato le opere come interventi di tipo 1 e 3 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003, comprendenti la chiusura di un portico con ampliamento e la realizzazione di una tettoia, quindi come abusi di maggiore rilevanza. Ha accertato inoltre che il vincolo paesaggistico-ambientale era preesistente agli abusi. Secondo la lettura coordinata dell'art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, nelle aree vincolate il terzo condono è limitato agli abusi minori, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6, mentre gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili quando commessi su immobili sottoposti a vincolo preesistente. La disciplina regionale laziale è stata ritenuta ancora più restrittiva, escludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo in determinate aree protette, comprese le ZPS. La preclusione legale rendeva superflua sia la verifica della conformità urbanistica sia l'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il richiamo al d.P.R. 31/2017 è stato ritenuto generico e non supportato da elementi concreti. Il decorso del tempo e l'inerzia comunale non hanno fatto sorgere un affidamento tutelabile, trattandosi di attività vincolata e di un diniego fondato su una preclusione normativa. Il vincolo preesistente rendeva altresì irrilevante la deduzione relativa alla sopravvenienza di ulteriori vincoli. Il Comune non si è costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1
La disposizione delimita l'ambito del terzo condono nelle aree vincolate, ammettendo, in via generale, soltanto le tipologie minori 4, 5 e 6 sugli immobili soggetti a vincolo.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria ... qualora ... siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ... a tutela ... dei beni ambientali e paesistici ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere
La norma esclude dal condono gli abusi realizzati su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici preesistenti, quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, con particolare rilievo per gli abusi maggiori.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004
non sono comunque suscettibili di sanatoria ... le opere ... realizzate, anche prima della apposizione del vincolo ... su immobili soggetti a vincoli ... a tutela dei ... siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale
La disciplina regionale introduce limiti più rigorosi, escludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'apposizione del vincolo, nelle aree sottoposte alle tutele indicate.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudice richiama la possibilità di utilizzare il rito speciale sull'accesso in corso di causa, rilevando che il ricorrente non aveva previamente richiesto l'accesso agli atti né attivato tale strumento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo, la sanatoria è in via generale limitata agli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003; gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3, quali ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni edilizie, sono preclusi dalla disciplina del condono.
- La realizzazione di abusi maggiori su un immobile gravato da vincolo paesaggistico preesistente integra una preclusione legale alla condonabilità ai sensi dell'art. 32, comma 27, d.l. 269/2003; in presenza di tale preclusione, non occorrono né una concreta valutazione di compatibilità paesaggistica né l'acquisizione del parere dell'autorità tutoria.
- La disciplina regionale laziale sul terzo condono può introdurre una tutela più rigorosa, escludendo la sanatoria anche per opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo quando ricadono in aree sottoposte alle specifiche tutele regionali, tra cui le zone di protezione speciale.
- Quando il diniego di condono è imposto direttamente dalla legge in ragione della tipologia dell'abuso e della presenza di un vincolo preesistente, l'amministrazione esercita un'attività vincolata: diventano irrilevanti sia la compatibilità urbanistica dell'opera sia il decorso del tempo e non sorge, per la sola inerzia amministrativa, un affidamento tutelabile alla sanatoria.
- Una richiesta giudiziale di acquisizione indiscriminata dell'intero fascicolo amministrativo è generica ed esplorativa se il ricorrente non indica la concreta finalità probatoria e l'interesse collegato all'oggetto del giudizio; qualora gli atti siano realmente indispensabili alla difesa, il ricorrente deve attivare gli strumenti di accesso previsti dall'ordinamento.
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