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Ordinanza

Ordinanza del 24/10/2019 n. 27298 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione stabilisce che la procura rilasciata in primo grado con la formula "in ogni fase del giudizio", in assenza di limitazioni, estende il mandato difensivo anche al grado d’appello. Rigetta i primi due motivi, accoglie i motivi dal terzo al sesto, dichiara assorbiti il settimo e l’ottavo, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano in diversa composizione.

Procura speciale nel processo tributario e validità dell’estensione all’appello

Validità della procura speciale per il giudizio d’appello

La controversia riguarda l’efficacia della procura speciale conferita dal contribuente al proprio difensore nel ricorso introduttivo di primo grado. La procura autorizzava il commercialista a rappresentare e difendere il contribuente "in ogni fase del giudizio", attribuendogli inoltre ogni più ampio potere, compresi quelli di conciliare, farsi sostituire in udienza, nominare coadiutori e assistenti, nonché rinunciare al ricorso e agli atti.

La Commissione tributaria di II grado di Bolzano aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di rappresentanza processuale, ritenendo che la procura non fosse riferibile al secondo grado poiché non conteneva l’espressione "in ogni sua fase e grado". Il contribuente ha impugnato tale decisione per cassazione con otto motivi.

Questione preliminare di procedibilità del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., sostenendo che il contribuente non avesse richiesto alla cancelleria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione.

La Corte ha respinto l’eccezione per due ragioni:

  • la mancata richiesta non comporta l’improcedibilità quando l’esame del fascicolo d’ufficio non è necessario per decidere le questioni proposte;
  • nel caso concreto, il contenuto letterale della procura non era contestato dalle parti ed era riportato concordemente negli atti;
  • in ogni caso, dagli atti risultava che la richiesta di trasmissione era stata effettuata in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione.

Motivi nn. 1 e 2: applicabilità dell’art. 83, comma 4, c.p.c.

Con i primi due motivi il contribuente contestava l’applicazione al processo tributario della presunzione prevista dall’art. 83, comma 4, c.p.c., deducendo nullità del procedimento e violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 83 c.p.c.

La Corte ha ritenuto tali motivi infondati. La presunzione secondo cui la procura conferita per il giudizio si presume limitata al grado nel quale è rilasciata opera anche nel processo tributario, in virtù del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

L’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina in modo speciale le forme di conferimento dell’incarico al difensore nel contenzioso tributario, ma non esclude l’applicazione delle restanti disposizioni dell’art. 83 c.p.c., comprese quelle relative alla presunzione di limitazione della procura al singolo grado. Tale disciplina è applicabile anche al giudizio d’appello in forza dell’art. 61 del medesimo decreto legislativo.

Motivi nn. 3, 4, 5 e 6: interpretazione della formula "in ogni fase del giudizio"

Con i motivi dal terzo al sesto il contribuente contestava la valutazione della Commissione tributaria, secondo cui la procura non sarebbe stata idonea a estendere il mandato al giudizio d’appello perché priva della formula espressa "in ogni sua fase e grado".

La Corte ha accolto tali motivi. Secondo il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la presunzione dell’art. 83, comma 4, c.p.c. opera quando la procura utilizza formule assolutamente generiche oppure si limita a conferire la rappresentanza processuale senza ulteriori indicazioni.

Diversamente, quando la procura fa riferimento al "presente giudizio", al "presente processo", alla "presente causa", alla "presente controversia" o alla "presente lite", essa manifesta la volontà della parte di estendere il mandato all’intero giudizio, comprensivo dei diversi gradi processuali, salvo che siano presenti ulteriori espressioni limitative.

Nel caso concreto, la procura:

  • era riferita al "giudizio";
  • prevedeva l’esercizio del mandato "in ogni fase del giudizio";
  • attribuiva al difensore "ogni e più ampio potere";
  • non conteneva elementi idonei a limitare il mandato al solo primo grado.

La Corte ha chiarito che l’espressione "in ogni fase", riferita al giudizio, non ha carattere limitativo. Il termine "fase", nella prassi processuale, può essere utilizzato come sinonimo di "grado" e non deve essere necessariamente accompagnato dalla formula sacramentale "in ogni sua fase e grado".

Inesistenza di formule sacramentali

La Corte ha precisato che non è necessaria l’adozione di formule prestabilite per dimostrare la volontà della parte di conferire al difensore un mandato valido anche per l’appello.

Il precedente richiamato dalla Commissione tributaria, Cass. n. 3537 del 12 marzo 2002, non imponeva infatti l’uso dell’espressione "in ogni sua fase e grado". Tale pronuncia si era limitata a riconoscere che quella formula costituisce una delle espressioni idonee a dimostrare l’estensione del mandato al secondo grado, senza escludere formule equivalenti.

Di conseguenza, la Commissione tributaria di II grado ha erroneamente attribuito valore delimitativo alla parola "fase" e ha dichiarato inammissibile l’appello sulla base di un requisito formale non richiesto dalla legge.

Motivi nn. 7 e 8

I motivi settimo e ottavo riguardavano, rispettivamente:

  • l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
  • la nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c. e dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992.

Essendo stati accolti i motivi dal terzo al sesto, la Corte ha dichiarato assorbiti il settimo e l’ottavo, senza esaminarli nel merito.

Principio di diritto

La Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il seguente principio:

La procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario, rilasciata in primo grado con riferimento ad "ogni fase del giudizio", in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e supera la presunzione di conferimento limitato al solo primo grado prevista dall’art. 83, comma 4, c.p.c. Tale disposizione è applicabile al processo tributario in virtù del rinvio generale alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Decisione e conseguenze processuali

La Corte di cassazione ha:

  • rigettato i motivi nn. 1 e 2;
  • accolto i motivi nn. 3, 4, 5 e 6;
  • dichiarato assorbiti i motivi nn. 7 e 8;
  • cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 27 giugno 2019 e depositata in cancelleria il 24 ottobre 2019.

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