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Ordinanza

Ordinanza del 24/10/2019 n. 27274 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Accertamento con adesione - Mancata comparizione del contribuente nella data fissata dall'ufficio per la definizione in via amministrativa - Caducazione della sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che la sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 opera automaticamente con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. La mancata comparizione all’incontro fissato dall’Ufficio, anche se ingiustificata, non equivale a rinuncia formale all’istanza e non interrompe la sospensione. La sentenza regionale, che aveva dichiarato tardivi i ricorsi, è stata cassata con rinvio.

Accertamento con adesione: la mancata comparizione del contribuente non elimina la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento.

Accertamento con adesione e sospensione dei termini di impugnazione

La pronuncia riguarda gli effetti della presentazione di un’istanza di accertamento con adesione sul termine per impugnare un avviso di accertamento. La Corte di cassazione ha chiarito che la sospensione opera automaticamente per il solo fatto che l’istanza sia stata presentata e non dipende dalla successiva effettiva partecipazione del contribuente al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Vicenda processuale e atti impositivi

La contribuente F.S. aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003, concernenti IRPEF, IRAP e IVA. Gli avvisi erano collegati all’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ditta F., relative a lavori di demolizione eseguiti presso cantieri situati a Trieste e Riola Sardo (OR).

Per l’avviso relativo al 2002 era stato inoltre emesso un provvedimento di rigetto della richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, previa riunione dei ricorsi, li aveva dichiarati inammissibili perché tardivi. La Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva confermato tale decisione.

Motivazione della Commissione tributaria regionale

Secondo la CTR, la contribuente, dopo avere presentato domanda di accertamento con adesione, non aveva posto in essere comportamenti concreti idonei a dimostrare una reale intenzione di raggiungere un accordo con l’Ufficio. In particolare, la mancata comparizione all’incontro fissato in sede amministrativa era stata interpretata come manifestazione della volontà di non aderire all’accertamento.

La CTR aveva quindi ritenuto che la contribuente fosse decaduta dal beneficio dei maggiori termini per proporre ricorso. Tale conclusione era stata fondata anche sul richiamo all’art. 10 della legge n. 212/2000, considerando il comportamento della contribuente contrario ai principi di collaborazione e buona fede e potenzialmente lesivo della parità di trattamento rispetto a chi avesse impugnato direttamente l’atto senza presentare istanza di adesione.

Questione sottoposta alla Corte di cassazione

Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. La questione consisteva nello stabilire se la mancata comparizione al contraddittorio successivo alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comportasse la perdita del diritto alla sospensione del termine per impugnare l’avviso.

Principi affermati dalla Corte

La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011, secondo cui il procedimento di accertamento con adesione mira a prevenire l’impugnazione dell’atto tributario, favorendo il contraddittorio tra contribuente e Amministrazione per una definizione concordata e preventiva della controversia. La previsione di un periodo fisso di sospensione è funzionale a consentire alle parti di valutare liberamente la situazione e di avviare, interrompere o riprendere le trattative.

La sospensione prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 presenta le seguenti caratteristiche:

  • opera per novanta giorni e consente alle parti uno spatium deliberandi;
  • consegue automaticamente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione;
  • non dipende dalla dimostrazione di una concreta volontà del contribuente di concludere l’accordo;
  • cessa con lo spirare dei novanta giorni, salvo che intervenga una formale e irrevocabile rinuncia all’istanza;
  • non viene meno per effetto del semplice verbale di mancato accordo;
  • non è interrotta dalla mancata comparizione del contribuente all’incontro fissato dall’Ufficio.

La Corte ha precisato che la mancata comparizione, sia essa giustificata o ingiustificata, non è equiparabile a una rinuncia formale e irrevocabile all’istanza. Essa non elimina retroattivamente gli effetti prodotti dalla presentazione della domanda e non determina quindi il venir meno della sospensione del termine di impugnazione.

Computo dei termini di impugnazione

La sospensione di novanta giorni si aggiunge al termine ordinario per impugnare l’avviso di accertamento. Secondo il principio richiamato dalla Corte, decorso il periodo di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’accertamento diviene definitivo se il contribuente non lo impugna entro i successivi sessanta giorni.

La tempestività dei ricorsi originariamente proposti doveva pertanto essere verificata considerando anche il periodo di sospensione maturato per effetto della presentazione delle istanze di accertamento con adesione, senza attribuire rilevanza alla mancata partecipazione della contribuente al contraddittorio.

Decisione e rinvio

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la CTR aveva erroneamente escluso la sospensione sulla base di una presunta originaria volontà dilatoria della contribuente. La sentenza regionale è stata quindi cassata.

La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, affinché verificasse la tempestività degli originari ricorsi applicando i principi enunciati dalla Corte. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 29 maggio 2019 e depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019.

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