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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Deposito nuovi documenti - appello

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

in appello la parte ricorrente ha chiesto il deposito e l'ammissione di documenti non prodotti in primo grado (anche se colpevolmente non versati). La questione è se il giudice d'appello possa ammettere tali documenti o se debbano trovare applicazione, anche nel processo tributario, le condizioni restrittive previste dall'art. 345, comma 3, c.p.c. del processo civile.

La decisione

il giudice d'appello è stato ritenuto legittimato ad ammettere la produzione di documenti colpevolmente non versati o prodotti in atti dal giudice di primo grado: il novellato art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non subordina l'attività istruttoria integrativa alle stesse condizioni di ammissibilità previste dall'art. 345, comma 3, c.p.c. Tuttavia l'ammissione resta assoggettata al potere discrezionale del giudice d'appello, con la necessità di rispettare il diritto al contraddittorio e la parità delle parti; la mancata produzione in primo grado può concorrere a ridurre il valore probatorio o a giustificare ordini istruttori integrativi (es. rinnovazione o acquisizione di documenti), ma non impedisce automaticamente l'ammissione in sede di gravame.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 58, comma 2

    l'art. 58, comma 2, attribuisce al giudice d'appello nel processo tributario un potere istruttorio autonomo che consente l'ammissione di documenti in appello senza essere vincolato alle limitazioni previste dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 345, comma 3

    la norma civile limita l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello salvo che il fatto o il documento siano sopravvenuti o non siano stati conosciuti per causa non imputabile alla parte; la sentenza interpreta che tali condizioni non sono automaticamente estendibili al processo tributario nella forma prevista dall'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 riconosce al giudice d'appello un margine di discrezionalità per l'ammissione di nuovi documenti anche se non prodotti in primo grado.
  • La disciplina civilistica di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. non si applica automaticamente al processo tributario; occorre verificare le specifiche norme processuali tributarie e la portata del potere istruttorio dell'appello.
  • L'ammissione in appello non è illimitata: il giudice deve comunque garantire il contraddittorio, la tempestiva conoscenza degli elementi dalle parti e l'equità del processo; la colpevole omissione nella produzione in primo grado può incidere sul valore probatorio ma non determina un divieto assoluto.
  • Chi intende depositare nuovi documenti in appello dovrebbe motivare la rilevanza e chiedere contestualmente eventuali misure (es. integrazione istruttoria, acquisizione testimoniale o rinnovazione) per evitare pregiudizio alla controparte.
  • La regola è particolarmente applicabile nel processo tributario; in altri rami del diritto o per profili sostanziali diversi è opportuno verificare se norme speciali o principi di diritto processuale civile pongano limiti differenti.

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