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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36189/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I reati contestati sono associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente deduce: (1) carenza e illogicità della motivazione del Tribunale che non avrebbe indicato gli elementi indiziari a fondamento della misura e avrebbe valorizzato conversazioni del 2022/2024 sopravvenute rispetto alla commissione dei reati nel 2021; (2) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale avrebbe impropriamente assimilato la posizione del Maffei a quella di altri indagati, valorizzando intercettazioni relative ad altri soggetti, pur avendo Maffei dichiarato di voler interrompere i rapporti con altri indagati; si contesta inoltre il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione, essendo il presunto sistema truffaldino venuto meno e l'impossibilità pratica di reiterazione per distanza geografica; (3) carenza di motivazione sull'adeguatezza della misura carceraria e sull'impropria scelta della misura massima rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e/o generico. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando il contenuto delle intercettazioni che dimostrano un "pactum sceleris", la consapevolezza della provenienza illecita dei fondi, l'esistenza di conti esteri e la partecipazione attiva del Maffei nelle operazioni di rientro dei soldi in Italia. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale: la presenza di precedenti significativi di Maffei, la concordanza di modalità operative con altri indagati e il quadro indiziario giustificano il pericolo di reiterazione; inoltre è sufficiente anche una sola delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. per legittimare la custodia cautelare. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende, e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha ritenuto che, nel contesto cautelare, il contenuto delle intercettazioni dimostri l'esistenza del pactum sceleris e del progetto criminoso strutturato tra Maffei e altri, giustificando l'applicazione dell'art. 416.

  • art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Le risultanze investigative e le comunicazioni intercettate sono state valutate come indicanti il coinvolgimento nelle operazioni di riciclaggio (ricezione e rientro in Italia di denaro provento di truffa).

  • art. 274 c.p.p. (esigenze cautelari)

    Il Tribunale ha richiamato tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274; la Corte ha sottolineato che è sufficiente l'esistenza anche di una sola delle esigenze (pericolo di reiterazione, di fuga o di inquinamento probatorio) per giustificare la misura cautelare.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposto l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019)

    Principi richiamati in tema di limiti del sindacato della Corte di Cassazione sul vizio di motivazione nelle misure cautelari: la Corte verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza rinnovare la valutazione di merito.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020; Sez.2, n. 27272 del 17/05/2019)

    Richiamati orientamenti secondo cui la valutazione prognostica sull'adeguatezza della misura (compresa la comparazione con misure meno afflittive) può tener conto della personalità del soggetto e della pericolosità sociale; inoltre una sola delle esigenze cautelari è sufficiente.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, senza riqualificare o riconsiderare i fatti come fatto in sede di merito.
  • Le intercettazioni, anche se posteriori alla consumazione dei reati, possono essere valutate come prova della consapevolezza, dell'appartenenza all'associazione e della partecipazione a meccanismi fraudolenti se evidenziano organizzazione, comunicazione di esiti e modalità operative concordate.
  • Per giustificare una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di anche una sola delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio o di fuga).
  • La presenza di precedenti penali significativi influisce nella prognosi sulla pericolosità e sulla possibilità di reiterazione e può giustificare misure più severe rispetto ad altri coindagati.
  • Il giudice può valutare l'adeguatezza della misura comparando la misura richiesta (es. carcere) con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari), tenendo conto della pericolosità sociale e della reale probabilità che il soggetto rispetti prescrizioni alternative.
  • Le censure difensive generiche o basate su una diversa lettura personale del materiale indiziario sono normalmente inammissibili: è necessario indicare punti concreti e specifici di illogicità o omissione nella motivazione del giudice di merito.
  • La valorizzazione di intercettazioni riferite anche ad altri indagati è ammissibile se emerge un quadro unitario e modalità operative comuni che ricongiungono le condotte al ruolo del ricorrente nell'organizzazione.
  • Nel contesto del riesame, la mera cessazione apparente di uno schema criminoso non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se sussistono elementi che dimostrano la disponibilità e la capacità del soggetto a riprendere condotte illecite.

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