Cassazione Civile, Ordinanza n. 11196/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasceva da un compendio immobiliare in origine donato dal padre a tre figli con riserva di usufrutto: dopo la morte dell'usufruttuario, uno dei fratelli sosteneva di avere acquistato per usucapione la proprietà esclusiva del terzo piano del fabbricato, da lui realizzato/ristrutturato, deducendo l'uso esclusivo del bene, il pagamento di spese, prove testimoniali e soprattutto una scrittura privata del 13 gennaio 1982 in cui gli altri due fratelli avrebbero autorizzato il suo godimento del piano "deliberandone la proprietà" a suo favore. I giudici di merito avevano però escluso l'usucapione ritenendo che il bene fosse rimasto in comunione e che non vi fossero atti inequivoci di interversione del possesso; avevano inoltre ritenuto inutilizzabile la scrittura privata perché la sottoscrizione era stata disconosciuta senza istanza di verificazione. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di acquisizione della prova, assumendo che la scrittura privata prodotta anche dai convenuti dovesse essere valutata a favore del ricorrente; (2) violazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2712, 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento non potesse riguardare una copia prodotta dalla stessa parte che l'aveva allegata e che, comunque, l'onere della verificazione non gravasse sull'attore; (3) ancora violazione delle norme sul disconoscimento, deducendo che la produzione della copia da parte dei convenuti integrasse comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento; (4) violazione delle norme sull'usucapione e sulla prova presuntiva, sostenendo che la scrittura del 1982, la prova orale e le presunzioni dimostravano un possesso esclusivo utile ad usucapire.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché volte a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha escluso un vizio motivazionale rilevante, osservando che non vi era omesso esame di fatti decisivi e che, in ogni caso, operava la preclusione della "doppia conforme". Quanto alla scrittura privata del 13 gennaio 1982, ha confermato che il disconoscimento della sottoscrizione era stato formale e inequivoco, che la mancata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ne aveva privato il documento di efficacia probatoria e che la produzione della copia da parte dei convenuti non ne riattivava la valenza. Ha inoltre ribadito che il mero godimento esclusivo del bene o il pagamento di spese da parte di un coerede non bastano, di per sé, a integrare il possesso utile all'usucapione in assenza di atti incompatibili con la comproprietà. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere formale, inequivoco e specifico rispetto al documento contestato; il documento disconosciuto perde efficacia probatoria se non segue la verificazione.
art. 215 c.p.c.
In presenza di rituale disconoscimento, la scrittura privata non può essere posta a fondamento della decisione se non è stata proposta e coltivata la verificazione.
art. 216 c.p.c.
La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, dopo il disconoscimento, priva la scrittura privata di ogni inferenza probatoria e la rende inutilizzabile anche nei confronti della parte che l'ha prodotta.
art. 2712 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per superare il regime del disconoscimento della scrittura privata.
art. 2719 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di copie fotografiche e documentali, ma non idoneo, nel caso concreto, a conferire efficacia alla copia di scrittura privata disconosciuta.
art. 1140 c.c.
Richiamato a sostegno della dedotta usucapione; la Corte ribadisce che il possesso utile richiede una signoria di fatto incompatibile con la comproprietà.
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede possesso continuato, pacifico e non equivoco per il tempo di legge; il godimento esclusivo del bene comune non basta senza atti di interversione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla dedotta usucapione e sull'autenticità della scrittura, ma la Corte conferma che il documento disconosciuto resta privo di efficacia se non verificato.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni non possono sostituire la prova mancante quando il documento rilevante sia stato validamente disconosciuto e non verificato.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta con il collegio decidente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Disciplina la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta accelerata.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentita la denuncia della mera insufficienza motivazionale.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata e la sanzione pecuniaria ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del merito: occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto a anomalie gravi e costituzionalmente rilevanti della motivazione; non è sindacabile la semplice insufficienza o non condivisibilità dell'apprezzamento probatorio.
- La preclusione della 'doppia conforme' opera anche quando la sentenza di appello aggiunga argomenti ulteriori, purché confermi la decisione di primo grado sui medesimi fatti principali; in tal caso è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi.
- Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere specifico, formale e inequivoco; in mancanza di istanza di verificazione, il documento perde ogni efficacia probatoria e non può essere utilizzato nemmeno contro la parte che lo abbia prodotto.
- Nel rapporto tra comproprietari, il mero godimento esclusivo del bene comune, il pagamento di spese o l'utilizzo separato di porzioni dell'immobile non bastano a integrare il possesso utile all'usucapione: occorrono atti univoci e oppositivi, incompatibili con la comunione e idonei a manifestare l'interversione del possesso.
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