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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11196/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasceva da un compendio immobiliare in origine donato dal padre a tre figli con riserva di usufrutto: dopo la morte dell'usufruttuario, uno dei fratelli sosteneva di avere acquistato per usucapione la proprietà esclusiva del terzo piano del fabbricato, da lui realizzato/ristrutturato, deducendo l'uso esclusivo del bene, il pagamento di spese, prove testimoniali e soprattutto una scrittura privata del 13 gennaio 1982 in cui gli altri due fratelli avrebbero autorizzato il suo godimento del piano "deliberandone la proprietà" a suo favore. I giudici di merito avevano però escluso l'usucapione ritenendo che il bene fosse rimasto in comunione e che non vi fossero atti inequivoci di interversione del possesso; avevano inoltre ritenuto inutilizzabile la scrittura privata perché la sottoscrizione era stata disconosciuta senza istanza di verificazione. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di acquisizione della prova, assumendo che la scrittura privata prodotta anche dai convenuti dovesse essere valutata a favore del ricorrente; (2) violazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2712, 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento non potesse riguardare una copia prodotta dalla stessa parte che l'aveva allegata e che, comunque, l'onere della verificazione non gravasse sull'attore; (3) ancora violazione delle norme sul disconoscimento, deducendo che la produzione della copia da parte dei convenuti integrasse comportamento concludente incompatibile con il disconoscimento; (4) violazione delle norme sull'usucapione e sulla prova presuntiva, sostenendo che la scrittura del 1982, la prova orale e le presunzioni dimostravano un possesso esclusivo utile ad usucapire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché volte a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; ha escluso un vizio motivazionale rilevante, osservando che non vi era omesso esame di fatti decisivi e che, in ogni caso, operava la preclusione della "doppia conforme". Quanto alla scrittura privata del 13 gennaio 1982, ha confermato che il disconoscimento della sottoscrizione era stato formale e inequivoco, che la mancata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ne aveva privato il documento di efficacia probatoria e che la produzione della copia da parte dei convenuti non ne riattivava la valenza. Ha inoltre ribadito che il mero godimento esclusivo del bene o il pagamento di spese da parte di un coerede non bastano, di per sé, a integrare il possesso utile all'usucapione in assenza di atti incompatibili con la comproprietà. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere formale, inequivoco e specifico rispetto al documento contestato; il documento disconosciuto perde efficacia probatoria se non segue la verificazione.

  • art. 215 c.p.c.

    In presenza di rituale disconoscimento, la scrittura privata non può essere posta a fondamento della decisione se non è stata proposta e coltivata la verificazione.

  • art. 216 c.p.c.

    La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, dopo il disconoscimento, priva la scrittura privata di ogni inferenza probatoria e la rende inutilizzabile anche nei confronti della parte che l'ha prodotta.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per superare il regime del disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di copie fotografiche e documentali, ma non idoneo, nel caso concreto, a conferire efficacia alla copia di scrittura privata disconosciuta.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta usucapione; la Corte ribadisce che il possesso utile richiede una signoria di fatto incompatibile con la comproprietà.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede possesso continuato, pacifico e non equivoco per il tempo di legge; il godimento esclusivo del bene comune non basta senza atti di interversione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla dedotta usucapione e sull'autenticità della scrittura, ma la Corte conferma che il documento disconosciuto resta privo di efficacia se non verificato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni non possono sostituire la prova mancante quando il documento rilevante sia stato validamente disconosciuto e non verificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta con il collegio decidente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta accelerata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentita la denuncia della mera insufficienza motivazionale.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna aggravata e la sanzione pecuniaria ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del merito: occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti oppure abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto a anomalie gravi e costituzionalmente rilevanti della motivazione; non è sindacabile la semplice insufficienza o non condivisibilità dell'apprezzamento probatorio.
  • La preclusione della 'doppia conforme' opera anche quando la sentenza di appello aggiunga argomenti ulteriori, purché confermi la decisione di primo grado sui medesimi fatti principali; in tal caso è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata deve essere specifico, formale e inequivoco; in mancanza di istanza di verificazione, il documento perde ogni efficacia probatoria e non può essere utilizzato nemmeno contro la parte che lo abbia prodotto.
  • Nel rapporto tra comproprietari, il mero godimento esclusivo del bene comune, il pagamento di spese o l'utilizzo separato di porzioni dell'immobile non bastano a integrare il possesso utile all'usucapione: occorrono atti univoci e oppositivi, incompatibili con la comunione e idonei a manifestare l'interversione del possesso.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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