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Sentenza

Sentenza n. 807/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1478/2023 emessa dal Tribunale di Salerno il 6.10.2023 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 4187/2022;

Giustizia amministrativa202501457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1478/2023 del Tribunale di Salerno, relativa al pagamento di quanto riconosciuto in favore della ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1478/2023 emessa dal Tribunale di Salerno. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento delle somme richieste e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’amministrazione ha confermato l’avvenuto pagamento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando una sopravvenienza, nella specie l’avvenuto pagamento, realizza integralmente l’effetto satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento di quanto dovuto in esecuzione del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’utilità concreta della prosecuzione del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a soddisfare integralmente la pretesa fatta valere; l’avvenuto adempimento deve risultare dagli atti del giudizio, anche mediante conferma dell’amministrazione.
  • Quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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