Sentenza n. 2934/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1167/11 e della sentenza della Corte di Appello Napoli n. 3989/19;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze civili definitive relative al pagamento di somme, al trasferimento della proprietà superficiaria di immobili e alla rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione delle sentenze del Tribunale di Benevento e della Corte d’Appello di Napoli. Hanno lamentato che l’IACP non aveva trasferito la proprietà superficiaria degli immobili indicati nei titoli, non aveva corrisposto le somme liquidate, non aveva rimborsato le spese processuali e non aveva restituito ulteriori somme asseritamente pagate in eccedenza. ACER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli obblighi gravassero esclusivamente sull’IACP in liquidazione; ha inoltre dedotto che il trasferimento reale si fosse già prodotto con la sentenza e che spettasse agli interessati curare la trascrizione, che le spese di primo grado fossero state distratte in favore del difensore antistatario, che le spese di appello spettassero soltanto ai soggetti che avevano agito nel giudizio di ottemperanza e che i beni dell’Agenzia fossero impignorabili.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva sia dell’IACP in liquidazione sia di ACER, ritenendo che l’IACP resti debitore e che la partecipazione di ACER sia necessaria per la gestione della liquidazione e per il coordinamento delle attività necessarie all’esecuzione. Ha accolto parzialmente il ricorso. Quanto al trasferimento della proprietà superficiaria, ha ritenuto che la sentenza ex art. 2932 c.c. sia costitutiva e produca l’effetto traslativo con il passaggio in giudicato, senza necessità di ulteriore attività esecutiva; tuttavia, la trascrizione è onere della parte interessata e, poiché risultava trascritta soltanto la sentenza di primo grado, gli interessati devono procedere alla rettifica della trascrizione secondo la pronuncia d’appello. La domanda di ottemperanza sul punto è stata quindi respinta. È stata accolta la domanda relativa alle somme liquidate al punto 1 della sentenza civile, maggiorate degli interessi, non risultando provato il pagamento e risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni. È stata respinta la richiesta di restituzione di somme ulteriori, perché non specificamente quantificate nei titoli e perché le contestazioni relative a fatti estintivi anteriori al giudicato non possono essere esaminate in sede di ottemperanza; per i pagamenti successivi al giudicato, invece, il riscontro contabile dovrà tener conto dei pagamenti parziali sopravvenuti, per evitare indebiti arricchimenti e danni erariali. È stata respinta anche la domanda relativa alle spese di primo grado distratte in favore del difensore antistatario, non essendo quest’ultimo ricorrente in proprio e non essendo stata dimostrata la soddisfazione del suo credito né ottenuta la revoca o correzione del titolo ai sensi dell’art. 93, comma 2, c.p.c. Sono state invece riconosciute pro quota le spese liquidate dalla sentenza d’appello ai soggetti che hanno agito nel giudizio di ottemperanza. Le amministrazioni sono state ordinate a provvedere entro sessanta giorni; per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della DG 50.09.00, con facoltà di delega. È stata respinta la domanda di penalità di mora, considerate le difficoltà operative e finanziarie dell’ente in liquidazione. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta e la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, in ragione delle difficoltà operative e finanziarie dell’ente in liquidazione e della necessaria partecipazione di ACER alla procedura.
art. 2932 c.c.
La sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ha natura costitutiva e produce l’effetto traslativo previsto dal contratto definitivo al passaggio in giudicato.
art. 2908 c.c.
Conferma la natura costitutiva delle sentenze che producono direttamente la modificazione del rapporto giuridico sostanziale.
art. 2643, n. 14, c.c.
si devono rendere [...] pubblici [...] col mezzo della trascrizione [...] le sentenze [...] che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti
La trascrizione della sentenza costitutiva è necessaria per rendere opponibile ai terzi il trasferimento o la modificazione del diritto; il relativo adempimento grava sulla parte interessata.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice [...] la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Quando le spese sono distratte in favore del difensore antistatario, la parte non può azionare in ottemperanza il relativo capo della sentenza senza dimostrare di aver soddisfatto il credito del difensore e aver ottenuto la revoca o correzione del titolo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 93, comma 2.
art. 7-bis, comma 8, regolamento regionale n. 4/2016
Impone il raccordo tra il commissario liquidatore dell’IACP e ACER per la gestione ordinaria dell’istituto e il compimento degli atti utili alla liquidazione fino all’estinzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’attuazione di sentenze definitive del giudice ordinario che impongano a una pubblica amministrazione obblighi di pagamento o di conformazione al giudicato.
- In materia di ottemperanza a titoli emessi nei confronti di un IACP in liquidazione, la legittimazione passiva spetta sia all’istituto debitore, finché non sia estinto, sia all’ente che, secondo la disciplina regionale, deve raccordarsi con il commissario liquidatore e concorrere alla gestione della liquidazione; la frammentazione delle competenze amministrative non può impedire l’esatta esecuzione del giudicato.
- La sentenza che accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. è costitutiva e produce il trasferimento del diritto al passaggio in giudicato, senza necessità di una successiva attività esecutiva; la trascrizione resta tuttavia onere della parte interessata ai fini dell’opponibilità ai terzi e deve essere rettificata quando il titolo d’appello abbia precisato che il diritto trasferito è la proprietà superficiaria.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi a dare attuazione alla portata precettiva del giudicato e non può riesaminare il rapporto sostanziale né valutare fatti estintivi anteriori al giudicato non considerati dal titolo, poiché ciò altererebbe i limiti esterni della giurisdizione amministrativa.
- L’esecuzione del giudicato deve tenere conto dei pagamenti parziali intervenuti dopo la formazione del titolo o non rilevati da esso, mediante un riscontro contabile diretto a evitare indebiti arricchimenti del creditore e danni erariali.
- Quando la sentenza liquida le spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario, la parte vittoriosa non è legittimata a chiedere l’esecuzione di quel capo in sede di ottemperanza, salvo che dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore e ottenga la revoca o correzione del titolo secondo l’art. 93, comma 2, c.p.c.
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