Sentenza n. 1000/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e al relativo contributo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1049/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, non impugnata e notificata al Ministero il 3 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare, ora per allora, la Carta elettronica del docente, accreditando l’importo nominale di 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione, quale contributo per la formazione professionale relativo ai periodi di contratto a tempo determinato. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, poiché il Ministero non aveva né corrisposto il bonus né messo a sua disposizione la Carta elettronica, invocando gli artt. 112 e seguenti c.p.a. Il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini processuali; era inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici di somme di denaro. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha specificamente contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovata la natura di giudicato della sentenza del giudice ordinario e accertata la mancata esecuzione dell’obbligo imposto al Ministero. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è diretto alla stretta attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse rispetto al contenuto del giudicato. L’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria. Il Ministero è stato ordinato a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, denominato Carta elettronica del docente.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dimezzato per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto ritualmente proposto in presenza della comprovata formazione del giudicato, attestata dalla cancelleria del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione all’amministrazione del titolo esecutivo e deve essere inutilmente decorso prima dell’esecuzione nei confronti della PA debitrice di somme di denaro.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata specifica contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione ha consentito al TAR di ritenere provata la circostanza fattuale dedotta.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la condanna alle spese e per la distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari.
art. 91 c.p.c.
Applicato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del contenuto del giudicato e non può essere utilizzato per introdurre domande ulteriori o diverse, anche se connesse alla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva può essere iniziata soltanto dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancata specifica contestazione dell’inadempimento dedotto nel giudizio di ottemperanza può consentire al giudice di ritenerlo provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso quando il commissario agisce quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
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