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Risoluzione

Risoluzione n. 110 del 28/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che una società veicolo di cartolarizzazione, qualificata come intermediario finanziario ex art. 106 TUB, è soggetta sia agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria sia agli obblighi di risposta alle richieste istruttorie in materia di indagini finanziarie, ma solo per i rapporti e le operazioni effettivamente riconducibili alla sua attività di intermediario verso la clientela, in particolare quelli connessi all’emissione e collocamento dei titoli. Restano esclusi i rapporti e le operazioni inerenti al ruolo di cessionaria dei crediti oggetto di cartolarizzazione.

Comunicazioni obbligatorie e indagini finanziarie per società di cartolarizzazione

Comunicazioni all’Anagrafe tributaria e indagini finanziarie per società di cartolarizzazione

La risoluzione esamina il regime applicabile a una società di cartolarizzazione costituita ai sensi dell’art. 15 della legge n. 448/1998, qualificata come intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale ex art. 106 TUB. Il documento chiarisce l’estensione degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria e degli obblighi di riscontro alle richieste dell’Amministrazione finanziaria in materia di indagini finanziarie.

Quesito posto dalla società istante

La società ALFA svolge operazioni di cartolarizzazione di crediti d’imposta, contributivi o altri crediti dello Stato e di enti pubblici. Nel modello operativo descritto:

  • lo Stato o gli enti pubblici cedono crediti e proventi alla società;
  • la società emette titoli di debito e li cede a istituzioni finanziarie per il collocamento presso il pubblico;
  • la gestione dei crediti è affidata, con contratti ad hoc, ai soggetti pubblici cedenti;
  • i proventi riscossi sono destinati al rimborso dei titoli e alla copertura dei costi dell’operazione.

L’istante ritiene, in ragione della propria natura di intermediario finanziario ex art. 106 TUB, di essere soggetta agli obblighi di cui all’art. 7 del DPR n. 605/1973 e di dover rispondere alle richieste istruttorie ex artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR n. 633/1972, ma solo per i rapporti connessi alla propria attività di intermediario. Sostiene invece che restino esclusi gli altri rapporti e operazioni inerenti alla sua qualità di cessionaria dei crediti cartolarizzati.

Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente

La società afferma che dovrebbero essere considerati rilevanti soltanto:

  • i dati identificativi degli acquirenti dei titoli di debito o dei sottoscrittori diretti dei titoli, in quanto tali sottoscrizioni integrerebbero un “rapporto”;
  • la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a tali rapporti;
  • l’istituzione della casella PEC per il riscontro delle richieste istruttorie;
  • la risposta, tramite PEC, alle richieste dell’Amministrazione limitatamente ai rapporti con la clientela, intesa come rapporti con sottoscrittori o acquirenti dei titoli.

Resterebbero invece fuori dall’ambito degli obblighi di rilevazione, comunicazione e informativa tutti i rapporti e le operazioni della società non svolti in qualità di intermediario finanziario, bensì come cessionaria dei crediti oggetto di cartolarizzazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate: soggetti obbligati

L’Agenzia richiama l’art. 32, comma 1, n. 7, del DPR n. 600/1973 e l’art. 51, comma 2, n. 7, del DPR n. 633/1972, che consentono agli uffici di richiedere a banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati, con i clienti e le garanzie prestate da terzi.

La circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 include espressamente tra i destinatari anche gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106, comma 1, TUB. Pertanto, la società istante rientra tra i soggetti tenuti a rispondere alle richieste istruttorie previste dalle norme citate.

Ambito oggettivo delle richieste istruttorie

Secondo l’Agenzia, la disciplina è ampia e ricomprende:

  • i rapporti, intesi come attività continuative o servizi continuativi offerti al cliente in un quadro contrattuale stabile;
  • le operazioni finanziarie, anche se poste in essere fuori da un rapporto continuativo;
  • le operazioni relative ai mezzi di pagamento;
  • le operazioni connesse a servizi accessori, come custodia e amministrazione di strumenti finanziari.

La norma è interpretata in senso onnicomprensivo, così da consentire il potere istruttorio su tutta l’operatività degli intermediari, purché vi sia una concreta riconducibilità al rapporto cliente-intermediario e il dato sia significativo ai fini fiscali.

Obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria

L’Agenzia richiama anche l’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/1973, come modificato dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, secondo cui gli intermediari finanziari devono:

  • rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui operazioni di natura finanziaria;
  • comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e delle operazioni compiute fuori da un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi.

Sono escluse solo le operazioni effettuate mediante versamento in conto corrente postale per importi unitari non inferiori a 1.500 euro.

La comunicazione riguarda i rapporti e le operazioni della clientela individuati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, integrato dal provvedimento del 12 novembre 2007.

PEC e riscontro delle richieste istruttorie

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, come integrato, disciplina anche il servizio di posta elettronica certificata da utilizzare per il riscontro delle richieste istruttorie. L’Agenzia conclude che la società istante deve istituire la PEC e rispondere tramite tale strumento alle eventuali richieste dell’Amministrazione finanziaria.

Esclusioni per i rapporti non inerenti all’attività di intermediario

Resta escluso dagli obblighi di rilevazione e comunicazione tutto ciò che non rientra nella concreta operatività della società come intermediario finanziario. In particolare, non sono soggetti agli obblighi citati i rapporti e le operazioni relativi alla società nella sua qualità di cessionaria dei crediti oggetto di cartolarizzazione, come ad esempio i rapporti con i soggetti cessionari dei crediti.

Conferma dalla prassi richiamata

La soluzione è coerente con la circolare n. 18/E del 4 aprile 2007, la quale precisa che, nelle operazioni di cartolarizzazione, la società veicolo è tenuta alla comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/1973 esclusivamente per i rapporti inerenti all’emissione dei titoli sul mercato.

Principio finale

In sintesi, la società di cartolarizzazione, in quanto intermediario finanziario, è soggetta agli obblighi di:

  • comunicazione all’Anagrafe tributaria;
  • rilevazione e conservazione dei dati identificativi;
  • istituzione della PEC;
  • riscontro delle richieste istruttorie.

Tali obblighi operano però solo per i rapporti, le operazioni e i servizi effettivamente riferibili alla sua attività di intermediario verso la clientela, mentre restano esclusi i rapporti inerenti al ruolo di cessionaria dei crediti cartolarizzati.

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