Ordinanza n. 2212/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase orale del concorso per 21 commissari tecnici chimici della Polizia di Stato, conseguente ai punteggi di 18/30 e 19/30 riportati nelle due prove scritte
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alle prove orali del concorso, determinata dal mancato raggiungimento della media minima di 21/30 prevista dall’art. 14, comma 4, del bando. Ha contestato, da un lato, l’assenza di criteri sufficientemente specifici per la valutazione degli elaborati, sostenendo che la commissione si sarebbe limitata a utilizzare il voto numerico e un giudizio sintetico sulla base di criteri generali riguardanti la conoscenza e l’aderenza alla traccia, il rigore logico-argomentativo, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva e la correttezza sintattica, lessicale e ortografica. Dall’altro lato, ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, i cui elaborati, acquisiti mediante accesso agli atti e sottoposti a valutazione di consulenti di parte, sarebbero stati qualitativamente inferiori ma valutati con voti più elevati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non assistite da fumus le censure dedotte. Ha affermato che il voto numerico è, di per sé, idoneo a esprimere la valutazione di una prova concorsuale, poiché costituisce una formula sintetica ma adeguata del giudizio, collocata all’interno di una scala parametrale comunemente riconosciuta. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha rilevato che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espressione di discrezionalità tecnica può condurre all’annullamento soltanto in presenza di macroscopici errori di giudizio. Nel caso concreto, le allegazioni non dimostravano tali errori: i pareri dei consulenti di parte contenevano inesattezze, attribuivano rilievo decisivo a differenze di voto minime e formulavano valutazioni opinabili o contraddittorie, non sufficienti a porre in discussione le conclusioni della commissione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, del bando di concorso
media di 21/30 nelle due prove scritte
La disposizione del bando stabilisce il punteggio medio minimo necessario per l’ammissione alle prove orali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della decisione sulla domanda di sospensione.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il voto numerico è normalmente idoneo a esprimere la valutazione della prova quando si colloca all’interno di una scala parametrale riconoscibile e costituisce una sintesi adeguata del giudizio della commissione.
- Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche della commissione di concorso soltanto in presenza di errori macroscopici, travisamento, manifesta illogicità o altre anomalie immediatamente percepibili; non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo valutatore.
- La deduzione di disparità di trattamento tra elaborati concorsuali richiede un confronto concreto e attendibile, idoneo a dimostrare una manifesta incoerenza o un macroscopico errore della commissione; mere valutazioni alternative di consulenti di parte non sono sufficienti.
- La comparazione tra punteggi assegnati a elaborati diversi non dimostra, di per sé, una disparità di trattamento quando le differenze valutative possono rientrare nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione e non emergono errori manifesti.
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