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Ordinanza

Ordinanza n. 2212/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase orale del concorso per 21 commissari tecnici chimici della Polizia di Stato, conseguente ai punteggi di 18/30 e 19/30 riportati nelle due prove scritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alle prove orali del concorso, determinata dal mancato raggiungimento della media minima di 21/30 prevista dall’art. 14, comma 4, del bando. Ha contestato, da un lato, l’assenza di criteri sufficientemente specifici per la valutazione degli elaborati, sostenendo che la commissione si sarebbe limitata a utilizzare il voto numerico e un giudizio sintetico sulla base di criteri generali riguardanti la conoscenza e l’aderenza alla traccia, il rigore logico-argomentativo, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva e la correttezza sintattica, lessicale e ortografica. Dall’altro lato, ha dedotto disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, i cui elaborati, acquisiti mediante accesso agli atti e sottoposti a valutazione di consulenti di parte, sarebbero stati qualitativamente inferiori ma valutati con voti più elevati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non assistite da fumus le censure dedotte. Ha affermato che il voto numerico è, di per sé, idoneo a esprimere la valutazione di una prova concorsuale, poiché costituisce una formula sintetica ma adeguata del giudizio, collocata all’interno di una scala parametrale comunemente riconosciuta. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio ha rilevato che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espressione di discrezionalità tecnica può condurre all’annullamento soltanto in presenza di macroscopici errori di giudizio. Nel caso concreto, le allegazioni non dimostravano tali errori: i pareri dei consulenti di parte contenevano inesattezze, attribuivano rilievo decisivo a differenze di voto minime e formulavano valutazioni opinabili o contraddittorie, non sufficienti a porre in discussione le conclusioni della commissione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, del bando di concorso

    media di 21/30 nelle due prove scritte

    La disposizione del bando stabilisce il punteggio medio minimo necessario per l’ammissione alle prove orali.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della decisione sulla domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il voto numerico è normalmente idoneo a esprimere la valutazione della prova quando si colloca all’interno di una scala parametrale riconoscibile e costituisce una sintesi adeguata del giudizio della commissione.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche della commissione di concorso soltanto in presenza di errori macroscopici, travisamento, manifesta illogicità o altre anomalie immediatamente percepibili; non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo valutatore.
  • La deduzione di disparità di trattamento tra elaborati concorsuali richiede un confronto concreto e attendibile, idoneo a dimostrare una manifesta incoerenza o un macroscopico errore della commissione; mere valutazioni alternative di consulenti di parte non sono sufficienti.
  • La comparazione tra punteggi assegnati a elaborati diversi non dimostra, di per sé, una disparità di trattamento quando le differenze valutative possono rientrare nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione e non emergono errori manifesti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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