Cassazione Civile, Ordinanza n. 33392/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due eredi che chiedevano la restituzione di euro 100.000 asseritamente sottratti dal conto corrente del padre defunto mediante un assegno bancario recante una firma falsificata. La convenuta, seconda moglie del defunto, si opponeva sostenendo di aver affidato i propri risparmi al marito e di avere titolo a trattenere parte delle somme in forza di una scrittura privata di ricognizione di debito che le attribuiva la metà delle somme disponibili sul conto. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettava la riconvenzionale e riteneva nullo l'atto di ricognizione per indeterminatezza dell'oggetto. In appello, la corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile ex art. 342 c.p.c., ritenendo generiche e non conferenti le censure contro la ratio decisoria del primo grado. Con il ricorso per cassazione la soccombente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello fosse chiaro e idoneo a individuare le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo, se non inammissibile, comunque infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel testo risultante dalla riforma del 2012, l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali ma con effettiva critica alla ratio decidendi. Nel caso concreto, il ricorso non dimostrava che l'atto di appello avesse realmente censurato la motivazione centrale della decisione di primo grado, ossia la nullità della ricognizione di debito per indeterminatezza dell'oggetto; si limitava invece a riproporre osservazioni già giudicate insufficienti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"a pena di inammissibilità"; "chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati"
L'atto di appello deve contenere una specifica e intellegibile critica alla sentenza impugnata, con indicazione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quale vizio di legittimità, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non colpiva la reale ratio della decisione di merito.
art. 1418 c.c.
Richiamato dalla corte territoriale per affermare la nullità della ricognizione di debito per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione è ammissibile solo se contiene una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con indicazione dei punti contestati e delle ragioni per cui la decisione sarebbe errata.
- Non è sufficiente riproporre in modo generico argomentazioni già disattese dal giudice di primo grado: occorre confrontarsi con la motivazione decisiva posta a base della pronuncia impugnata.
- La parte che deduce in cassazione la violazione dell'art. 342 c.p.c. deve mostrare che l'appello conteneva effettivamente una contestazione specifica della decisione di merito; in mancanza, la censura resta infondata.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva, il ricorso deve investire proprio quella ratio, altrimenti non può condurre alla cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33249/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33250/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33253/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33256/2022 del 11/11/2022
- ordinanza_civile · 11 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33257/2022 del 11/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →