Cassazione Penale, Sentenza n. 6372/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati valutati in tre sentenze esecutive. Sosteneva che sussistessero indicatori dell'unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati in materia di stupefacenti, progressione da spaccio 'minore' ad attività organizzata, reiterazione anche dopo periodi detentivi) e che la corte avesse errato nel valorizzare l'elemento temporale e il periodo di carcerazione di circa otto mesi come fattori ostativi alla continuazione; denunciava inoltre che la corte avrebbe interpretato la progettazione di più reati come segno di indifferenza ai precetti penali, ritenendo ciò incompatibile con l'attenuazione per continuazione.
La decisione
La Corte suprema ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui la continuazione richiede l'unicità di un disegno criminoso, distinto dal generico programma di vita delinquenziale, e che tale disegno può essere anche privo di eccessiva specificità ma richiede indicatori probatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto assenti elementi probatori capaci di fungere da 'collante' tra le varie condotte: i reati, pur riguardando lo stesso bene giuridico, erano commessi con modalità diverse, in periodi temporalmente significativi (oltre l'anno), nell'arco 2017-2020, con un periodo di detenzione che rompeva la continuità. Sul punto la cassazione ha ritenuto legittima la valutazione che la reiterazione costituisse espressione di una scelta di vita delittuosa con autonome determinazioni, e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in connessione con la disciplina della continuazione; la Corte non ha ritenuto che la sola scelta di vita delinquenziale possa soddisfare il requisito dell'unicità del disegno criminoso invocato con riferimento a questa norma
art. 7 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure; la Corte ha valutato che la disciplina applicabile alla continuazione richiede specifici indicatori probatori oltre ai generici richiami normativi fatti dall'attore
art. 10 cod. pen.
Citate nel motivo di ricorso in relazione alla nozione di continuità; la Corte ha ribadito che l'unicità del disegno non si identifica con il mero programma di vita delinquenziale previsto dal ricorrente
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente sul piano del cumulo/reato continuato; la Corte ha confermato che l'applicazione di norme che attenuano il trattamento sanzionatorio richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso secondo gli indici probatori consolidati
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che individua la competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte di appello è stata qualificata come giudice dell'esecuzione adita ai fini della richiesta di unificazione per continuazione
art. 891, secondo comma, cod. pen.
Richiamato nell'ordinanza impugnata in relazione alla valutazione della distanza temporale tra i reati; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui la distanza cronologica significativa, anche se in parte comprensiva di periodi detentivi, ostacola il riconoscimento della continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continuazione richiede l'unicità di un disegno criminoso distinto dal mero programma di vita delinquenziale: non basta la propensione generale alla devianza.
- Per riconoscere la continuazione sono necessari indicatori concreti e pluralità di indizi (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità, abitudini criminose) valutati congiuntamente.
- La contiguità temporale è un elemento centrale: periodi temporali significativi e ripetuti intervalli superiori a norma riducono la possibilità di ritenere la continuazione; l'esistenza di un periodo di detenzione può costituire cesura logica e fattuale nella continuità del disegno criminoso.
- La mera affermazione che i reati sono collegati a finalità similari non sostituisce la necessità di prove fattuali che fungano da 'collante' tra le condotte.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di fornire elementi probatori che dimostrino la pianificazione, anche se sommaria, dei reati successivi al momento del primo fatto.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sulla continuazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di logicità o illogicità della motivazione; una motivazione coerente e razionale sulla base degli indici probatori è sufficiente per respingere la richiesta.
- In presenza di fatti omogenei ma separati da intervalli lunghi o da periodi di detenzione, è preferibile presentare elementi fattuali aggiuntivi (es. comunicazioni, ruoli organizzativi, modalità operative identiche) per contrastare la presunzione di autonomia degli episodi.
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