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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, mediante metodo analitico-induttivo, aveva recuperato a tassazione maggiori redditi per IRPEF e IRAP rispetto a quelli dichiarati, ritenendo inattendibile la dichiarazione del tassista per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, osservando che il reddito dichiarato era congruo rispetto allo studio di settore e che l'Ufficio non aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti, poiché la ricostruzione dei ricavi si fondava soprattutto su dati ritenuti non attendibili, in particolare la lunghezza media della corsa taxi di 3,2 km e il costo medio di 6,87 euro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 62-sexies D.L. 331/1993 e dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, sostenendo che la congruità rispetto allo studio di settore non impedisce l'accertamento di ulteriori incongruenze sulla base di altri dati; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la CTR non aveva considerato una pluralità di elementi presuntivi (giorni lavorati, incassi medi, attività presso cooperativa, incassi in giorni di riposo, schede carburanti, costi di manutenzione, incasso/km e stabilità del mercato taxi); (3) nullità della sentenza per violazione dei principi processuali, lamentando che la CTR avrebbe dovuto eventualmente rideterminare i maggiori ricavi e le imposte anziché annullare integralmente l'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, perché la CTR, escludendo la sussistenza di ricavi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha ritenuto infondato anche il primo motivo, confermando che la ricostruzione del reddito tramite metodo analitico-induttivo non era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, essendo il dato della percorrenza media di 3,2 km derivato da un'indagine empirica comunale priva di basi scientifiche e già giudicato inidoneo in precedenti analoghi; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di decisività, poiché gli altri elementi presuntivi indicati dall'Ufficio erano marginali rispetto al calcolo centrale fondato proprio su quel dato di percorrenza. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    La congruità rispetto allo studio di settore non preclude in astratto l'accertamento di ulteriori incongruenze, ma la pretesa deve essere sorretta da elementi probatori attendibili.

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo, purché fondato su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla valutazione della legittimità dell'accertamento fiscale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile se i fatti dedotti non sono decisivi rispetto al nucleo argomentativo dell'accertamento.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale è esclusa quando il giudice di merito si limita a negare la fondatezza della pretesa fiscale senza oltrepassare i limiti del petitum.

  • artt. 1, 2 e 35 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno della censura processuale, ma ritenuti non violati dalla sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato se il giudice decide entro il perimetro della domanda, escludendo la debenza di maggiori imposte.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia, ma non ritenuto leso dalla decisione della CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la congruità del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore non impedisce all'Ufficio di fondare un accertamento analitico-induttivo su altri elementi, ma tali elementi devono avere autonoma attendibilità e devono integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Quando l'accertamento si basa su un dato presuntivo centrale e determinante, l'inattendibilità di quel dato travolge l'intera ricostruzione del reddito, anche se l'Ufficio richiami ulteriori indici periferici.
  • Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., sono rilevanti solo i fatti che, se considerati, avrebbero potuto condurre a un esito diverso della controversia; elementi marginali rispetto al ragionamento decisivo non determinano cassazione.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice tributario, nel respingere la pretesa fiscale, non ridetermina il quantum ma esclude in radice l'esistenza di maggiori ricavi.
  • La mera provenienza di un dato da un ente pubblico non ne garantisce di per sé l'attendibilità probatoria, soprattutto quando il dato derivi da un'indagine empirica priva di base scientifica o di un vaglio critico adeguato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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