Cassazione Civile, Ordinanza n. 16335/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 sul modello unico 2009 di una società operante nel settore immobiliare, l'Ufficio recuperava a tassazione IRES per euro 12.000,00 disconoscendo detrazioni per interventi di riqualificazione energetica relativi a spese sostenute su immobili di proprietà della società, ma concessi in locazione a terzi e diversi dall'immobile adibito a sede legale. La società impugnava la cartella e otteneva ragione in primo e secondo grado. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 344, l. 296/2006, sostenendo che l'agevolazione spetterebbe solo per interventi eseguiti su beni strumentali effettivamente utilizzati dal contribuente e non anche sui beni merce o sugli immobili locati a terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti pronunce secondo cui la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto spese per interventi su edifici concessi in locazione a terzi. La ratio dell'agevolazione è incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, senza limitazioni soggettive o oggettive non previste dal testo normativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 600/1973
norma procedurale di controllo formale sulla dichiarazione, utilizzata come presupposto dell'accertamento che ha portato al recupero a tassazione
art. 1, comma 344, l. 296/2006
la detrazione per riqualificazione energetica spetta anche alle imprese per interventi su immobili concessi in locazione a terzi; non sono desumibili limitazioni soggettive o oggettive ulteriori rispetto a quelle previste dal testo
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali volte a favorire la riqualificazione energetica degli edifici devono essere interpretate in senso coerente con la loro finalità pubblica di incentivo al risparmio energetico e al miglioramento del patrimonio immobiliare.
- Quando la norma agevolativa non introduce espressamente limiti soggettivi o oggettivi, non è consentito al giudice aggiungerli in via interpretativa.
- La detrazione per interventi di efficienza energetica può spettare anche al titolare di reddito d'impresa che sostenga la spesa su immobili di proprietà concessi in locazione a terzi, purché la disciplina applicabile non preveda esclusioni specifiche.
- Ai fini dell'interpretazione di una disposizione fiscale agevolativa, rilievo decisivo assume la lettera della norma, letta alla luce della sua ratio di generalizzata incentivazione del comportamento virtuoso.
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