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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 9190 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti per debiti extra-tributari - Giurisdizione Commissione tributaria - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La giurisdizione della Commissione tributaria non sussiste. Le controversie relative ai contributi INPS spettano al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, mentre quelle relative alle violazioni del Codice della Strada spettano al Giudice di pace, secondo la natura del credito presupposto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di atti relativi a debiti extra-tributari, nello specifico contributi previdenziali dovuti all'INPS e somme derivanti da violazioni del Codice della Strada. Il punto controverso è stabilire se tali atti possano essere impugnati davanti alla Commissione tributaria oppure davanti al giudice ordinario.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale del credito sottostante e non in base alla forma dell'atto impugnato o al soggetto che lo ha emesso.
  • Gli atti di riscossione relativi a debiti extra-tributari non rientrano nella giurisdizione tributaria: per i contributi INPS è competente il Giudice del lavoro, mentre per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada è competente il Giudice di pace.
  • Prima di proporre ricorso occorre individuare la natura del credito presupposto e il giudice ordinario competente, per evitare una pronuncia di difetto di giurisdizione.

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