Cassazione Penale, Sentenza n. 3132/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Forno Ettore impugnava la parziale riforma del decreto di prevenzione patrimoniale lamentando: errata qualificazione della "pericolosità sociale" (presunta riconducibile all'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011), mancata indicazione di fatti concreti a fondamento della pericolosità, uso illegittimo di sentenze assolutorie e procedimenti pendenti come indizi, e difetto di prova di un tenore di vita finanziato da proventi illeciti nonché errata perimetrazione temporale della confisca. Pappalardo Alfio contestava invece la motivazione e la valutazione di merito circa la reale titolarità di un terreno (sostenendo che l'acquisto fosse effettivo e non simulato) e la corretta interpretazione della condizione sospensiva del preliminare, deducendo travisamento dei fatti e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per la colpa che ha determinato l'inammissibilità. In sostanza è stato confermato l'impianto motivazionale della Corte d'Appello: la pericolosità sociale di Forno è stata ritenuta riconducibile all'art. 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011 (condotte prolifiche di reddito reinvestite), sono stati ritenuti utilizzabili, a fini indiziari nel giudizio di prevenzione, anche elementi emersi in procedimenti penali conclusi con assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, o ancora pendenti, e sono state rigettate le censure di Pappalardo in ordine alla presunta validità dell'acquisto del terreno: il giudice di merito ha valutato come decisivi gli esiti della perizia e l'insussistenza di disponibilità lecite del proposto per l'acquisto, non essendo sindacabile in Cassazione la rivalutazione delle risultanze di fatto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); art. 1, lett. a); art. 4, comma 1, lett. c)
Il giudice della prevenzione può qualificare la pericolosità sociale nella categoria dell'art. 1, lett. b) quando ricorrano condotte produttive di reddito reinvestite e non dichiarate; i beni derivanti da reinvestimento di provvista illecita possono essere confiscati. La Corte ha confermato la possibilità di utilizzare elementi probatori anche se collegati a procedimenti penali non definitivi o ad assoluzioni ai sensi dell'art. 530, comma 2, nel quadro dell'autonomia del giudizio di prevenzione.
codice di procedura penale
art. 530, comma 2; art. 606 lett. b), c), d), e)
L'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 non impedisce al giudice della prevenzione di valutare i fatti accertati in sede penale come elementi indiziari. L'impugnazione in Cassazione nel procedimento di prevenzione è ammessa per le violazioni di legge indicate nell'art. 606; la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi perché non configuravano vizio di diritto rilevante.
d.P.R. n. 600 del 1973
I riscontri bancari e le movimentazioni dei conti, ai fini tributari, assumono rilievo per la ricostruzione del reddito imponibile e le giustificazioni del contribuente devono essere adeguate; la Corte ha ritenuto che la mancanza di una smentita positiva renda persistente la valenza indiziaria di tali elementi anche nel giudizio di prevenzione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Riferita dalla difesa per sostenere l'illegittimità dell'art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011, la sentenza costituzionale è stata richiamata in cornice ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto che ne derivasse l'erronea individuazione della categoria di pericolosità applicata nel caso concreto, essendo prevalsa la qualificazione ai sensi dell'art. 1 lett. b).
d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Riferimento procedurale sulle forme di trattazione del ricorso (richiama modalità di trattazione previste dalla normativa di emergenza); citata per indicare la forma con cui è stato trattato il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il giudice è autonomo rispetto al giudice penale: fatti emersi in procedimenti penali anche conclusi con assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, o non ancora definiti possono essere valutati come elementi indiziari purché delineati con sufficiente chiarezza.
- La pericolosità sociale di tipo "generico" ai sensi dell'art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 può essere riconosciuta quando sussistono condotte reiterate produttive di profitto e reinvestimento di provvista illecita; anche attività economiche lecite risultano "inquinate" se finanziate da capitali illeciti reinvestiti.
- Il terzo intestatario fittizio di beni (presunto prestanome) ha legittimazione a contestare solo la titolarità e la proprietà effettiva dei beni, non i presupposti della misura (pericolosità del proposto, sproporzione, provenienza del bene), che spettano al proposto contestare.
- In Cassazione, nel procedimento di prevenzione, il sindacato è limitato ai vizi di diritto e ai casi di motivazione apparentemente inesistente; non è ammessa una rinnovata valutazione di merito o una rivalutazione integrale delle risultanze probatorie adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- La prova della provenienza lecita delle risorse compete a chi ne assume la proprietà; l'assenza di adeguate giustificazioni delle movimentazioni bancarie può mantenere valore indiziario anche in un giudizio di prevenzione.
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