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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 17/2025, depositata e resa pubblica il 24.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 51/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026.

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva riconosciuto il beneficio annuale della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 17/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 1.000,00, oltre interessi. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 29 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva attivato il beneficio, mentre risultavano pagate soltanto le spese legali liquidate nella sentenza. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lanusei, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richieda l'assenza di ragioni ostative, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e la pluralità di fasi e soggetti coinvolti nell'attivazione della Carta, la gestione centralizzata del procedimento, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né sostentativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali rimaste ineseguite.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa in presenza di ragioni ostative, oltre che nei casi di manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso, anche nell'ambito dell'attività del commissario ad acta.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio economico, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un ulteriore termine perentorio, anche quando il titolo sia stato emesso dal giudice ordinario.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega e fissazione del termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti, i vincoli finanziari e la natura non essenziale del beneficio da attribuire.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce, di per sé, una ragione rilevante per escludere l'astreinte quando il giudice ritenga che il rimedio sostitutivo sia adeguato ad assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta che sia dipendente dell'amministrazione debitrice e svolga le funzioni commissariali nell'ambito della propria struttura non ha diritto a un compenso aggiuntivo, salvo diversa specifica previsione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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