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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24366/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., la violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto ai punti sollevati in appello. Denunciano che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado e la consulenza del CTU del PM senza considerare dettagliatamente i motivi di appello. Contestano altresì la ricostruzione del momento del dissesto (affermando che lo stato di crisi non sussisteva al 31/12/2011), lamentano l'assenza di documentazione nel fascicolo fallimentare (accertamento fondato solo sulla relazione del curatore) e deducono una violazione del diritto di difesa. Sottolineano infine la circostanza attenuante della loro posizione quale vittime di fenomeni estorsivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente esaminato, capo per capo, le censure di appello e fornisse argomentazioni non manifestamente irragionevoli, confrontando le doglianze difensive con le risultanze contabili e le consulenze. Quanto alla documentazione mancante nel fascicolo fallimentare, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della natura "pubblicistica" e fidefacente degli atti del curatore e ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato violato, considerato che vi era stata puntuale contestazione e consulenza di parte. Sulla questione del momento del dissesto si è confermata la valutazione che il dissesto fosse già intervenuto al 31/12/2011, con argomentazioni contabili specifiche. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza (Sez. U., c. Passarelli) secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico e non la consapevolezza dello stato di insolvenza. Ha riconosciuto la circostanza attenuante relativa alle pressioni estorsive adottando una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Per l'evidente inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); i ricorrenti l'hanno invocata per dedurre vizio di motivazione/contraddittorietà

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla motivazione della sentenza; i ricorrenti hanno dedotto la sua violazione per presunta insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione della Corte d'appello

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e possibili somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o procedura abusiva; applicata per l'inammissibilità ritenuta evidente dei ricorsi

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Giurisprudenza che chiarisce che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di arrecare danno ai creditori, basta la volontà di dare diversa destinazione al patrimonio sociale

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di responsabilità per la proposizione di atti processuali manifestamente infondati; spiega i presupposti per l'addebito di colpa nella determinazione delle sanzioni per ricorsi infondati

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve dare conto, capo per capo, delle censure di appello: in cassazione si verifica solo la presenza di un apparato argomentativo logico, non la risocialettura dei fatti; non è consentito alla Cassazione rivedere i fatti o le valutazioni probatorie di merito.
  • La presunta mancanza di documenti nel fascicolo fallimentare non determina automaticamente una violazione del diritto di difesa se gli atti del curatore hanno natura pubblicistica/fidefacente e le doglianze difensive sono state concretamente affrontate e controargomentate con consulenze tecniche.
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il requisito soggettivo è il dolo generico: non occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza né l'intento specifico di danneggiare i creditori; rileva la volontà di destinare il patrimonio a fini diversi da quelli di garanzia delle obbligazioni.
  • La qualificazione del momento del dissesto si basa su accertamenti contabili e operazioni concrete; contestare la data presunta richiede elementi contabili convincenti e una rilettura critica delle operazioni poste in essere.
  • Le circostanze esterne che hanno interessato gli imputati (es. fenomeni estorsivi) possono essere valutate come attenuanti in sede di determinazione della pena, ma non cancellano automaticamente la responsabilità penale ove la fattispecie sia adeguatamente provata.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che non prospettano un concreto e rilevante vizio di legittimità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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