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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 08243/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il mancato riconoscimento di titoli di riserva e di preferenza in una procedura concorsuale aggregata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente organizzatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo di avere indicato nella domanda di partecipazione il titolo di riserva e il corrispondente titolo di preferenza collegati alla propria invalidità. Il bando, tuttavia, prevedeva che alla domanda telematica fossero allegati in formato PDF i documenti comprovanti i titoli di precedenza o preferenza e le certificazioni comprovanti i titoli di riserva, stabilendo che la mancata allegazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei titoli. La questione cautelare riguardava quindi la sufficienza della mera indicazione dei titoli nella domanda, in assenza della documentazione comprovante il relativo possesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. Il bando, mai impugnato dall'appellante, imponeva espressamente la produzione documentale dei titoli di riserva e di preferenza e prevedeva il mancato riconoscimento in caso di omessa allegazione. Sebbene l'appellante avesse indicato nella domanda il titolo derivante dall'invalidità, dagli atti non risultava allegata la documentazione necessaria a comprovarlo. Il Collegio ha inoltre richiamato un precedente della stessa Sezione relativo a ricorsi analoghi sul medesimo concorso, nel quale era stata affermata la necessità di dimostrare già in sede di partecipazione l'effettivo possesso dei titoli. Non è stata ravvisata, pertanto, una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e consente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in presenza dei presupposti cautelari.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. n. 487/1994

    titoli di precedenza/preferenza

    È richiamato dal bando quale riferimento normativo per i titoli di precedenza e preferenza da documentare nella domanda di partecipazione.

  • art. 5 del bando di concorso

    documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.

    Imponeva l'allegazione della documentazione comprovante i titoli di precedenza o preferenza e della certificazione relativa ai titoli di riserva, prevedendo il mancato riconoscimento in caso di omessa allegazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura concorsuale impone l'allegazione, già con la domanda di partecipazione, della documentazione comprovante i titoli di riserva, precedenza o preferenza, la mera indicazione del titolo nella domanda non è sufficiente a ottenerne il riconoscimento.
  • La clausola del bando che stabilisce il mancato riconoscimento dei titoli non documentati vincola l'amministrazione e i candidati finché non sia stata tempestivamente impugnata.
  • Ai fini del fumus boni iuris nella fase cautelare d'appello, la mancata produzione della documentazione richiesta dal bando per comprovare un titolo concorsuale esclude, in assenza di specifiche ragioni contrarie, una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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