Cassazione Penale, Sentenza n. 3931/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa confisca, disponendo la confisca della spada in sequestro.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della parte di sentenza che disponeva la restituzione di una spada sequestrata: il Procuratore generale deduceva la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 6 legge n.152/75 e 240 c.p., sostenendo che la confisca dell'arma è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, eccetto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
Norme richiamate
legge n. 152/1975, art. 6
La norma è richiamata come base della disciplina sulla confisca relativa alle armi; la confisca è considerata obbligatoria per reati concernenti le armi.
codice penale, art. 240
Collegato alla disciplina della confisca per reati concernenti armi; interpretato nella giurisprudenza come applicabile anche quando il reato si sia estinto per prescrizione.
Cass. Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006
Giurisprudenza consolidata secondo cui la confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, esclusa solo in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a terzi.
Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016
Specificazione che la confisca ha finalità essenzialmente preventiva e non è ostacolata dalle pronunce della Corte EDU (es. Varvara c. Italia), poiché la circolazione non autorizzata delle armi è vietata per la pericolosità intrinseca dell'oggetto.
Massime di principio
- La confisca delle armi è obbligatoria anche se il reato relativo si è estinto per prescrizione; l'estinzione non impedisce l'ablazione dell'arma.
- Le uniche eccezioni all'obbligatorietà della confisca sono l'assoluzione nel merito o la prova che l'arma appartenga a persona estranea al reato.
- La finalità della confisca è prevalentemente preventiva: ragioni di tutela pubblica prevalgono sulla situazione soggettiva dell'imputato quando non vi sia assoluzione.
- Se il giudice di merito omette la confisca, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente a tale omissione e disporne direttamente l'applicazione.
- In casi analoghi, per evitare la confisca è necessario documentare concretamente la titolarità dell'arma da parte di terzi o ottenere un'accertata assoluzione nel merito.
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